Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente (creditore) ha presentato il 10 giugno 2024 al Tribunale regionale di Berna-Mittelland una domanda di fallimento senza previa esecuzione forzata nei confronti del resistente (debitore) ai sensi dell’art. 190 LEF. Il Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento del debitore il 14 agosto 2024, decisione pubblicata il 21 agosto 2024.

Il debitore ha proposto ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Berna, che con decisione del 4 dicembre 2024 (ZK 24 359) ha revocato la dichiarazione di fallimento e respinto la domanda di apertura del fallimento. Il ricorrente ha quindi presentato il 12 dicembre 2024 un’istanza di revisione, contestando la partecipazione della giudice [C.] per incompatibilità. Il Tribunale superiore, con decisione del 16 dicembre 2024 (ZK 24 501), non ha dato seguito all’istanza di revisione.

Il ricorrente ha proposto il 22 gennaio 2025 due ricorsi in materia civile al Tribunale federale (5A_66/2025 contro la decisione del 4 dicembre 2024 e 5A_67/2025 contro la decisione del 16 dicembre 2024). Ha chiesto l’annullamento di entrambe le decisioni e la rimessione della causa al giudice di primo grado per la riapertura del fallimento. Il Tribunale federale ha inoltre respinto un’istanza di misura cautelare (art. 104 LTF) volta alla redazione di un inventario dei beni (art. 162 LEF).

Questioni centrali del procedimento:

  • Ammissibilità e fondatezza della domanda di fallimento senza previa esecuzione forzata ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF (luogo di residenza sconosciuto del debitore).
  • Competenza del Tribunale superiore a valutare un’istanza di ricusazione di un componente del collegio giudicante proposta tardivamente.
  • Proposizione tardiva di motivi di ricusazione e loro decadenza.
  • Valutazione delle prove e obbligo di motivazione del Tribunale superiore nel quadro del ricorso contro la dichiarazione di fallimento.

Legge

1. Questioni procedurali preliminari:

Il Tribunale federale ha riunito i due procedimenti di ricorso (5A_66/2025 e 5A_67/2025), poiché concernevano gli stessi fatti e le medesime parti. Il ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del 16 dicembre 2024 (procedimento di revisione) è stato respinto in quanto infondato, poiché il ricorrente aveva proposto tardivamente la ricusazione del giudice [D.] . Anche il ricorso contro la decisione del 4 dicembre 2024 (dichiarazione di fallimento) è stato respinto, poiché il Tribunale superiore aveva correttamente negato i presupposti per l’apertura del fallimento per luogo di residenza sconosciuto.

2. Istanza di ricusazione di componenti del collegio giudicante:

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui un motivo di ricusazione di un componente del collegio giudicante proposto tardivamente, ossia dopo la pronuncia della decisione ma ancora entro il termine di impugnazione, deve essere fatto valere nel procedimento di impugnazione e non in quello di revisione. Un’eccezione è ammessa solo se il motivo di ricusazione era già noto prima della conclusione del procedimento. Il ricorrente non aveva fatto valere tempestivamente la ricusazione della giudice [C.] , mentre le doglianze nei confronti del giudice [D.] erano infondate e tardive. Inoltre, non sussistevano motivi oggettivamente giustificati per ritenere un’incompatibilità.

3. Dichiarazione di fallimento per luogo di residenza sconosciuto:

Il Tribunale federale ha confermato che grava sul creditore l’onere della prova in merito al presupposto del fallimento per luogo di residenza sconosciuto ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF. Il luogo di residenza è sconosciuto qualora, nonostante ricerche ragionevoli e appropriate, non sia possibile accertarlo. Il Tribunale superiore aveva correttamente…