Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

I ricorrenti [A.A.] , [B.A.] e [C.A.] sono proprietari del fondo confinante a sud-est del terreno edificabile (particella n. 3168) in via [U.] a Gstaad. I resistenti [D.E.] e [F.E.] sono proprietari della particella Saanen Gbbl. n. 3100 nella zona residenziale W3b, su cui sorge un chalet esistente ([G.] I) e un garage interrato. Essi hanno richiesto la nuova costruzione di un secondo chalet ([G.] II) nonché l’ampliamento del garage. Il Comune di Saanen ha rilasciato la concessione edilizia con decisione globale del 26 maggio 2020, accordando altresì una deroga per la riduzione della distanza ordinaria dal bosco. Contestualmente sono state respinte le opposizioni dei ricorrenti e di un’altra persona e annotata nel registro fondiario una limitazione d’uso quale prima abitazione.

I ricorrenti e l’altra opponente hanno proposto ricorso dinanzi alla Direzione della costruzione e dei trasporti del Canton Berna (BVD), che ha riunito i due procedimenti e respinto i ricorsi con decisione del 27 gennaio 2021. Il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha confermato tale decisione con sentenza del 6 aprile 2022. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, depositato con atto del 23 maggio 2022. I resistenti, il Comune di Saanen e il Tribunale amministrativo hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Oggetto della controversia:

I ricorrenti contestano in particolare una violazione del divieto di seconde case (art. 75b Cost. e art. 6 cpv. 1 LASec) nonché carenze nella tutela del paesaggio urbano e naturale. Essi sostengono che la concessione edilizia costituisca un elusione del divieto di seconde case, poiché il chalet [G.] II, per dimensioni, distribuzione degli spazi e ubicazione, non sarebbe idoneo a essere adibito a prima abitazione. Inoltre, contestano che la commissione cantonale per la tutela dei paesaggi urbani e naturali (OLK) non sia stata consultata.

Legge

Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. d LTF. I ricorrenti, in qualità di proprietari del fondo confinante, sono particolarmente colpiti e quindi legittimati a proporre ricorso (art. 89 cpv. 1 LTF). Non ricorre alcuna causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 83 LTF. Il ricorso è stato proposto nel rispetto della forma e dei termini ed è quindi ammissibile.

Misura dell’esame e principio di censura:

Il Tribunale federale esamina d’ufficio la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si limita alle censure formulate, salvo che non emergano evidenti vizi giuridici (art. 42 cpv. 2 LTF). L’applicazione del diritto cantonale è sottoposta a controllo solo per arbitrio (art. 95 LTF in combinato disposto con art. 9 Cost.). È arbitrario un provvedimento se risulta manifestamente insostenibile o viola principi giuridici incontestati. Il fatto accertato dalla precedente istanza è vincolante (art. 105 LTF), salvo che risulti manifestamente errato o fondato su una violazione del diritto.

Divieto di seconde case e intento elusivo:

I ricorrenti contestano una violazione del divieto di seconde case (art. 75b Cost. e art. 6 cpv. 1 LASec). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel procedimento di concessione edilizia è necessario verificare d’ufficio se sussistano indizi concreti che rendano irrealistica l’intenzione o la possibilità di adibire l’immobile a prima abitazione. Vanno considerati la posizione dell’immobile, la struttura edilizia, il prezzo nonché le condizioni dei futuri utilizzatori (ad esempio luogo di residenza e di lavoro attuali, intenzioni di trasferimento). Un abuso è manifesto solo se chiaramente riconoscibile (DTF 144 II 49 consid. 2.2).

La precedente istanza ha concluso che non emergono indizi di intento elusivo. Essa si è basata su una dichiarazione di conferma della figlia dei resistenti, la quale ha indicato di adibire il chalet a prima abitazione. Le dimensioni della nuova costruzione (superficie lorda di circa 850 m²) e i costi di costruzione (Fr. 6,3 Mio.) non consentono di trarre conclusioni in merito a un intento elusivo, poiché anche nel territorio di Saanen vi sono persone facoltose che vi hanno la loro residenza. Una eventuale distribuzione atipica degli spazi non esclude l’utilizzo quale prima abitazione. La precedente istanza ha inoltre considerato che il chalet è raggiungibile tutto l’anno e si trova in una zona residenziale. I ricorrenti non hanno addotto elementi concreti che rendano irrealistiche le intenzioni di trasferimento della figlia. Le loro obiezioni, ad esempio in merito alla distribuzione degli spazi o alle possibilità scolastiche, non sono convincenti, poiché non fondano un…