Art. 6 LASec
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata secondo l’articolo 5 supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie. Se in un Comune la quota di abitazioni secondarie è inferiore al 20 per cento e il rilascio di un’autorizzazione edilizia comporterebbe l’aumento di tale quota ad oltre il 20 per cento, l’autorizzazione non può essere rilasciata.
2 È fatta salva la realizzazione di nuove abitazioni di cui all’articolo 7 cpv. 1 lett. b e agli articoli 8, 9, 26 o 27.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abuso di diritto in materia di abitazioni secondarie16 citazioni
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2Trasformazione di una stalla in residenza secondaria in una zona di conservazione del Comune di Langwies/Arosa adottata nel 1996/1997 (art. 18 LPT in relazione con art. 23 vOPT rispettivamente art. 33 OPT)6 citazioni
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3Abitazioni secondarie sfruttate a scopi turistici (art. 7 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LASec, art. 4 OASec)5 citazioni
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4Trasformazione di una stalla-fienile ubicata nella zona agricola in una casa per le vacanze0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Opposizione al progetto edilizio12 citazioni
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Pianificazione locale9 citazioni
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Autorizzazione edilizia5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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