Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente ([A. AG] ) è una società anonima che offre un’assicurazione complementare all’assicurazione malattia obbligatoria. Il resistente ([B.] ) l’ha citata il 1° dicembre 2021 dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (Camera V) per il pagamento di indennità giornaliere contrattuali per il periodo dal 1° marzo 2021 al 30 novembre 2021, oltre agli interessi. La risposta della ricorrente alla domanda è stata sottoscritta il 1° aprile 2022 da [C.] , il quale è autorizzato a firmare solo collettivamente. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha dichiarato irricevibile la risposta alla domanda per mancanza di sottoscrizione valida e ha condannato la ricorrente al pagamento di fr. 39'908.15 oltre agli interessi.
Ricorso:
La ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale il 5 luglio 2022, deducendo la violazione dell’art. 132 CPC e del suo diritto di essere sentita. Ha chiesto l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado per sanare il vizio di forma e integrare il fatto. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni.
Legge
Ammissibilità del ricorso:
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile avverso la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo. La controversia concerne un’assicurazione complementare all’assicurazione malattia obbligatoria e costituisce una decisione finale di un’unica istanza cantonale. Il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. b LTF indipendentemente dal valore della lite. La ricorrente non formula una domanda di merito, ma chiede esclusivamente la rimessione della causa al giudice di primo grado. Il Tribunale federale non può decidere nel merito, poiché si tratta di sanare un preteso vizio procedurale. La domanda di rimessione è quindi ammissibile (cfr. DTF 134 III 379 consid. 1.3).
Valutazione giuridica del vizio di forma:
Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha dichiarato irricevibile la risposta alla domanda perché non sottoscritta da una persona autorizzata a firmare individualmente o da due persone autorizzate a firmare collettivamente. Non ha concesso un termine per sanare il vizio di forma ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 CPC. Il Tribunale federale rileva che l’art. 132 CPC disciplina anche la sottoscrizione da parte di una persona non autorizzata a firmare individualmente. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un termine per far sottoscrivere la risposta da una seconda persona autorizzata a firmare o per produrre una procura.
Principio del termine per sanare e limiti:
L’obbligo di concedere un termine per sanare ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 CPC mira a mitigare il rigore formale processuale e si fonda sull’idea che la parte abbia inoltrato una domanda carente per errore o involontariamente. Tuttavia, non sussiste alcun diritto al…