Fatti
Parti e soggetti del procedimento:
L’Agenzia federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale IVA (ricorrente) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale, Sezione I del 6 aprile 2022 (A-4191/2020, A-4193/2020), con la quale sono stati parzialmente annullati i provvedimenti di opposizione dell’AFC del 19 giugno 2020 e la causa è stata rinviata per una nuova valutazione.
Oggetto del ricorso: Trattamento IVA delle detrazioni dell’imposta pregressa per l’acquisto e l’importazione di dieci veicoli e di pezzi di ricambio per veicoli nei periodi fiscali dal 2012 al 2016. L’AFC ha sostenuto che i veicoli fossero da attribuire alla sfera non imprenditoriale della Società [A. SA] (contribuente, ricorruta), motivo per cui le detrazioni dell’imposta pregressa dovevano essere annullate. Il contribuente ha contestato tale affermazione e ha sostenuto che i veicoli fossero destinati a fini imprenditoriali.
Descrizione dei fatti:
Il contribuente è una società anonima con sede in Svizzera, la cui attività sociale comprende tra l’altro la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di apparecchi di meccanica fine ed elettronica nonché il commercio e la gestione di immobili. Essa è iscritta nel registro IVA e ha optato per l’imposizione delle sue rendite locative. Al momento del provvedimento fiscale (31 dicembre 2016) la società era proprietaria di dieci veicoli, le cui intestazioni di circolazione erano in parte a nome del direttore o di suo padre. I veicoli venivano in parte esposti a fiere e manifestazioni simili.
Nel 2017 l’AFC ha effettuato un controllo e con comunicazione di valutazione del 6 aprile 2017 nonché con due rettifiche del 14 giugno 2017 ha richiesto il rimborso di detrazioni dell’imposta pregressa per un totale di Fr. 115'803.--, poiché i veicoli erano stati attribuiti alla sfera non imprenditoriale. Il contribuente ha contestato tali provvedimenti. L’AFC ha ridotto la pretesa con provvedimenti del 11 gennaio 2019 a Fr. 40'504.-- (periodi fiscali 2012–2015) rispettivamente a Fr. 18'711.-- (periodo fiscale 2016), tenendo conto delle quote private nonché della messa a disposizione gratuita dei veicoli al direttore e a suo padre. I provvedimenti di opposizione dell’AFC del 19 giugno 2020 sono stati impugnati dal contribuente.
Il Tribunale amministrativo federale ha riunito i procedimenti e ha parzialmente annullato i provvedimenti di opposizione, constatando che tre dei dieci veicoli non erano stati messi a disposizione del direttore o di suo padre per uso privato. Per i sette veicoli rimanenti l’AFC è stata invitata a correggere il calcolo del canone di locazione per la messa a disposizione, poiché la stima non era stata effettuata in modo conforme agli obblighi.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso in sede processuale:
Il Tribunale federale ha esaminato l’ammissibilità del ricorso dell’AFC avverso la sentenza del Tribunale amministrativo federale. La decisione di rinvio del Tribunale amministrativo federale è stata qualificata come provvedimento intermedio ai sensi dell’art. 93 LTF, poiché andava oltre una mera attuazione tecnica e conteneva prescrizioni di diritto materiale. Ciò ha comportato uno svantaggio non riparabile per l’AFC, motivo per cui il ricorso è risultato ammissibile. Inoltre, il contribuente è stato ammesso come ricorruta al fine di presentare le proprie istanze ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 LTF, non avendo egli stesso proposto ricorso.
2. Correzione della fattispecie da parte del Tribunale federale:
Il Tribunale federale ha corretto la fattispecie accertata dal giudice di primo grado, constatando che tutti e dieci i veicoli erano stati messi a disposizione del direttore e di suo padre per uso privato. Il giudice di primo grado aveva tenuto conto solo di sette veicoli, nonostante le intestazioni di circolazione e altri indizi (ad esempio, la custodia dei veicoli presso il direttore, la mancata utilizzazione nell’ambito imprenditoriale) facessero propendere per…