Fatti
La Confederazione Svizzera (creditrice) ha avviato nei confronti di A. (debitore) il 14 novembre 2023 una procedura di esecuzione per prestazione di garanzia. La base giuridica era costituita da un provvedimento di garanzia dell’autorità fiscale del 9 novembre 2023 per un importo di fr. 1'065'000.- oltre agli interessi al 4 % a decorrere dal 10 novembre 2023. Il debitore ha proposto opposizione al precetto esecutivo.
Il 12 dicembre 2023 la creditrice ha chiesto al Giudice di pace di Soletta-Berna l’emissione dell’apertura definitiva del procedimento esecutivo per il credito, gli interessi, le spese e un’indennità di procedura. Il Giudice di pace ha respinto la domanda il 12 marzo 2024 e ha condannato la creditrice al pagamento delle spese processuali di fr. 1'000.- nonché al versamento di un’indennità a favore del debitore pari a fr. 2'021.80.
La creditrice ha proposto ricorso contro tale decisione al Tribunale superiore del Cantone di Soletta, che il 18 giugno 2024 ha annullato la sentenza di primo grado e disposto l’apertura definitiva del procedimento esecutivo. Il debitore è stato condannato a rimborsare le spese di arresto (fr. 476.90) e di esecuzione (fr. 466.30) nonché a sopportare le spese processuali di entrambe le istanze (rispettivamente fr. 1'000.- e fr. 6'000.-) e un’indennità a favore della controparte pari complessivamente a fr. 1'200.-.
Il debitore ha quindi proposto ricorso civile al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale superiore nonché il rigetto della domanda di apertura del procedimento esecutivo. La creditrice e il Tribunale superiore hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se un provvedimento di garanzia possa fungere da titolo esecutivo per l’apertura definitiva di una procedura di esecuzione per prestazione di garanzia prima che esso acquisisca forza di giudicato formale. Ha constatato che l’apertura del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF presuppone un titolo esecutivo, che per i crediti fiscali richiede in linea di principio il passaggio in giudicato formale dell’accertamento fiscale (art. 165 cpv. 3 LIFD).
Il provvedimento di garanzia di cui all’art. 169 LIFD serve sì alla tutela provvisoria dei crediti fiscali, ma non equivale a un accertamento definitivo. La sua esecutività (art. 169 cpv. 1 LIFD) attiene alla sua funzione di ordine di arresto, non già alla sua idoneità quale titolo per l’apertura del procedimento esecutivo. Una procedura di esecuzione per prestazione di garanzia può essere portata avanti solo una volta che il provvedimento di garanzia sia divenuto definitivo, poiché altrimenti il debitore non avrebbe la possibilità di far verificare giudizialmente la fondatezza materiale del credito fiscale.
La precedente istanza aveva disposto l’apertura del procedimento esecutivo malgrado il provvedimento di garanzia non fosse ancora definitivo. Ciò contrasta con la giurisprudenza costante, secondo cui solo i provvedimenti di garanzia definitivi possono essere riconosciuti quali titoli per l’apertura definitiva del…