Art. 165 LIFD
Esecuzione forzata
1 Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva.
2 Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
3 Nella procedura d’esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.
4 Non è necessario indicare i crediti d’imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro fiscale; decisione di richiesta di garanzie; esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie; rigetto dell'opposizione1 citazioni
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2Beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern20 citazioni
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern3 citazioni
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Kantonssteuer und direkte Bundessteuer 20113 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.