Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente [A.] è stato accusato dalla procura di Rheinfelden-Laufenburg di furto commesso in modo professionale e in banda, danneggiamento, tentata estorsione, incendio doloso, violazione di domicilio, disturbo di servizi pubblici e di circolazione stradale nonché di altri reati. Durante la fase preliminare, nel gennaio 2024, ha presentato una prima richiesta di ricusazione nei confronti della procuratrice incaricata Lea Jetzer, respinta dal Tribunale superiore del Canton Argovia con decisione del 20 marzo 2024. Il 14 luglio 2025 la procura ha presentato l’atto d’accusa nei confronti del ricorrente presso il Tribunale distrettuale di Rheinfelden. Il 13 novembre 2025 il ricorrente ha inoltrato una nuova richiesta di ricusazione nei confronti della stessa procuratrice, trasmessa dal Tribunale distrettuale alla sezione di ricorso del Tribunale superiore e respinta con decisione del 21 gennaio 2026.
Ricorso al Tribunale federale: Con ricorso del 11 febbraio 2026 il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione di rigetto del Tribunale superiore e la declaratoria di parzialità della procuratrice. In via subordinata, ha richiesto la rimessione della causa al Tribunale superiore per ulteriori accertamenti nonché l’apertura di un procedimento penale nei confronti di ignoti per violazione di sigillo. Inoltre, ha chiesto l’acquisizione degli atti penali integrali e la difesa d’ufficio. Con memoria integrativa del 8 marzo 2026 ha prodotto nuovi mezzi di prova, tra cui una perizia tecnica sulla cancellazione dell’applicazione WhatsApp su un telefono cellulare di un coimputato.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso Il ricorso avverso la decisione interlocutoria sulla ricusazione è ammissibile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LTF nonché degli art. 78 ss. LTF. Sono soddisfatte le condizioni formali, in particolare non è stato violato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché il giudice di primo grado poteva limitarsi ai punti essenziali. I nuovi mezzi di prova prodotti dopo la decisione di primo grado sono ininfluenti in quanto novità vere e proprie (art. 99 cpv. 1 LTF).
2. Motivi di ricusazione per i magistrati della procura I motivi di ricusazione per le persone che operano nelle autorità penali sono disciplinati dall’art. 56 CPP. Oltre ai motivi enumerati (ad esempio interessi personali, pregiudizio), una persona è tenuta alla ricusazione qualora sussista oggettivamente il sospetto di parzialità, in particolare in caso di amicizia o inimicizia con una parte (art. 56 lett. f CPP). La valutazione della parzialità dipende dallo stadio del procedimento: durante la fase preliminare la procura è tenuta all’imparzialità, dopo la presentazione dell’atto d’accusa diventa parte e sostiene l’accusa, pur rimanendo vincolata all’obbligo di oggettività. Errori procedurali isolati non costituiscono di per sé un motivo di ricusazione, a meno che non siano particolarmente gravi o si ripetano in misura tale da equivalere a una grave violazione dei doveri d’ufficio.
3. Nessun motivo di ricusazione dopo la presentazione dell’atto d’accusa Il giudice di primo grado ha ritenuto che, dopo la presentazione dell’atto d’accusa, l’esito del procedimento sia ancora incerto e pertanto non sussista un motivo di ricusazione. Il Tribunale federale conferma che le accuse mosse alla procuratrice – come manipolazione delle prove, violazione di sigillo o falsa accusa – pur apparendo gravi, non determinano automaticamente una ricusazione. L’obbligo di oggettività della procura, quale parte, è sì attenuato, ma non soppresso. Anche qualora le accuse fossero fondate, non giustificherebbero una ricusazione, poiché si riferiscono ad atti compiuti nella fase preliminare e la procura, dopo la presentazione dell’atto d’accusa, è comunque tenuta a sostenere l’accusa in modo corretto. La motivazione del giudice di primo grado, secondo cui i motivi di ricusazione sarebbero di fatto esclusi dopo la presentazione dell’atto d’accusa, non convince del tutto, ma non porta a una conclusione diversa.
4. Mancanza di indizi…