Fatti
Parti e fatto:
Il ricorrente A. (nato nel 1999) è stato ricoverato in regime di degenza presso la Clinica [B.] dalla fine di febbraio all’inizio di aprile 2022. Durante tale trattamento è stato affrontato anche il tema del suo consumo di pornografia infantile. Nel maggio 2022 la Clinica [B.] ha chiesto all’Ufficio per la salute e gli affari sociali del Cantone Svitto di disporre la dispensa dei psicologi curanti dall’obbligo di segreto professionale nei confronti delle autorità di perseguimento penale e dei propri avvocati. Tale richiesta era motivata dal pericolo di un ulteriore consumo di pornografia infantile e di un possibile pericolo per terzi da parte di A.
L’Ufficio per la salute e gli affari sociali ha disposto il 7 giugno 2022 la dispensa dello psicologo responsabile Dr. C. nei confronti delle autorità di perseguimento penale del Cantone Svitto e di un avvocato. Non è stata effettuata alcuna audizione di [A.] e la disposizione è stata notificata esclusivamente alla Clinica B. Il 30 agosto 2022 l’Ufficio ha revocato la disposizione del 7 giugno 2022 ed esteso la dispensa ad altri dipendenti della clinica nonché ad ulteriori autorità di perseguimento penale e legali. Anche in questo caso non è stata effettuata alcuna audizione di [A.] e la disposizione è stata nuovamente notificata solo alla Clinica B.
Il 7 ottobre 2022 la Clinica [B.] ha presentato un esposto alla Procura del Cantone Svitto nei confronti di [A.] per consumo di pornografia dura. La rappresentante legale di [A.] ha appreso della dispensa dal segreto professionale solo il 6 febbraio 2023. [A.] ha proposto ricorsi cantonali avverso la dispensa, respinti dal Consiglio di Governo e dal Tribunale amministrativo del Cantone Svitto. Quest’ultimo con decisione del 29 maggio 2024.
[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione cantonale nonché la declaratoria di nullità della disposizione del 30 agosto 2022. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Inquadramento giuridico della disposizione di dispensa: Il Tribunale federale ha confermato che la dispensa dall’obbligo di segreto professionale ai sensi dell’art. 321 cpv. 2 CP richiede una ponderazione degli interessi. Il giudice di merito aveva confermato la dispensa sostenendo che l’interesse pubblico al perseguimento penale fosse da valutare più rilevante rispetto all’interesse del ricorrente alla riservatezza. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che la dispensa può essere disposta solo su richiesta del titolare del segreto (in questo caso: [A.]) e che la disposizione deve essere notificata personalmente a quest’ultimo. La notifica alla Clinica [B.] non soddisfaceva tali requisiti.
Vizi procedurali e nullità: La disposizione di dispensa del 30 agosto 2022 presentava tre vizi centrali: (1) [A.] non è stato coinvolto nel procedimento, pur avendo la qualità di titolare del segreto e di parte; (2) la disposizione non gli è stata notificata; (3) la dispensa non è avvenuta su sua richiesta. Il Tribunale federale ha qualificato tali vizi come particolarmente gravi e palesi, poiché violavano garanzie procedurali fondamentali come il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e il principio di buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). L’omessa notifica della disposizione a [A.] ha inoltre impedito a quest’ultimo di opporsi alla dispensa prima che i suoi segreti professionali venissero rivelati.
Mancanza di base legale per l’omessa notifica: Il Tribunale federale ha sottolineato che l’omessa notifica di una disposizione al destinatario è ammissibile solo se esiste una base legale formale chiara. Nel caso di specie non sussisteva alcuna base siffatta. La norma cantonale § 33…