Fatti
La [A. GmbH] , un’impresa di pittura e gessatura con sede a Berna, ha presentato una domanda di indennità per riduzione dell’orario di lavoro per i propri dipendenti a causa della pandemia di Covid-19. La società fa parte di un gruppo imprenditoriale di cui [C.] è socio e amministratore con firma individuale. La [B. GmbH] (in liquidazione) aveva già presentato una domanda simile, respinta con sentenza 8C_141/2023 del 2 maggio 2023.
La [A. GmbH] ha inoltrato il 21 febbraio 2021 una domanda di indennità per riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2021. L’Ufficio cantonale per l’assicurazione contro la disoccupazione (UACD) del Cantone di Berna l’ha approvata per il periodo dal 5 marzo al 4 settembre 2021, subordinatamente al rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità. Una seconda domanda per il periodo dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022 è stata parzialmente respinta: per il periodo dal 5 settembre al 31 dicembre 2021 l’indennità è stata concessa subordinatamente al rispetto delle condizioni di ammissibilità e con esclusione delle fluttuazioni stagionali. Una terza domanda per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2022 è stata presentata in seguito.
Dopo ulteriori accertamenti, l’UACD ha revocato con decisioni di riesame del 28 aprile 2022 e 2 maggio 2022 le proprie decisioni originarie e ha respinto la concessione dell’indennità per riduzione dell’orario di lavoro per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e a decorrere dal 1° aprile 2022. La decisione di opposizione dell’UACD del 2 agosto 2022 ha confermato tale posizione. La [A. GmbH] ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che ha respinto il ricorso con sentenza del 6 febbraio 2023.
La [A. GmbH] ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della sentenza cantonale e la rimessione della causa per una nuova valutazione, in particolare per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. In via subordinata, ha chiesto la concessione dell’indennità per riduzione dell’orario di lavoro per detto periodo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso e ha constatato che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato il fatto e che non sussistevano violazioni manifeste del diritto. Il ricorso si concentrava sulla questione se il giudice di primo grado avesse violato il diritto federale negando una perdita di lavoro imputabile per il periodo da luglio a dicembre 2021 e qualificandola come normale rischio d’impresa.
Il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i presupposti per l’indennità per riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI nonché i criteri per le perdite di lavoro imputabili secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. b e d, art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e le disposizioni speciali per i casi di grave disagio ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI. Inoltre, ha tenuto conto della giurisprudenza sul normale rischio d’impresa e dei presupposti per un riesame ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
Il Tribunale federale ha sottolineato che l’indennità per riduzione dell’orario di lavoro non serve alla salvaguardia dell’esistenza dell’impresa o alla copertura di cali di fatturato, bensì al mantenimento dei posti di lavoro evitando licenziamenti dovuti a temporanee riduzioni dell’attività lavorativa. Le perdite di lavoro dovute alla pandemia di Covid-19 o a misure delle autorità possono essere considerate circostanze straordinarie, purché siano comprovate in modo attendibile. Il giudice di primo grado ha tuttavia constatato che la [A.] …