Fatti

Il de cuius K.B. era il figlio biologico, nato nel 1957, di cittadini polacchi e nel 1990 è stato adottato da adulto dal Tribunale distrettuale di Bonn. Con disposizione redatta per atto pubblico del 20 dicembre 1991 ha lasciato il suo patrimonio ai genitori biologici.

Il 5 ottobre 1998 il de cuius ha redatto una disposizione di ultima volontà olografa, in base alla quale la ricorrente A.A. o P.A. avrebbe dovuto essere autorizzata a destinare i suoi risparmi nonché il suo patrimonio in Svizzera e in Germania 'agli scopi che lei riterrà opportuni e a prelevare generosamente per sé le spese'.

Il de cuius è deceduto tragicamente in un incidente il 21 maggio 2002 nel comune di V. (Y.); non ha lasciato discendenti. Il curatore ufficiale ha nominato la ricorrente esecutrice testamentaria. I genitori biologici hanno ottenuto in Polonia una decisione di successione e in Germania un certificato di eredità; il riconoscimento da parte del Tribunale distrettuale di V. è stato annullato dal Tribunale cantonale di Svitto nel 2005. Dopo anni di procedimenti, il Tribunale distrettuale nel 2014 ha accertato l'ultimo domicilio in Y. e nel 2015 ha aperto le disposizioni; la ricorrente era considerata esecutrice testamentaria.

Dopo una procedura di conciliazione promossa dalla nipote e unica erede dei genitori adottivi, i discendenti dei genitori biologici hanno stipulato un contratto di divisione e una transazione, in base ai quali la ricorrente avrebbe dovuto saldare i conti e distribuire gli importi agli eredi tramite la Banca J. Il 28 dicembre 2018 la presidente del Tribunale distrettuale ha impartito alla ricorrente, in sede di vigilanza, l'ordine di distribuire il patrimonio svizzero conformemente al contratto di divisione; la ricorrente si è quindi dimessa dalla carica di esecutrice testamentaria.

Il 7 ottobre 2019 la ricorrente ha proposto azione di legato contro gli eredi, chiedendo il pagamento del legato 'risparmi nonché patrimonio in Svizzera e Germania', per almeno Fr. 418'173.70 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2015. Il Tribunale distrettuale di V. ha respinto la domanda il 17 febbraio 2021; il Tribunale cantonale di Svitto ha respinto l'appello il 9 novembre 2021, nella misura in cui è entrato nel merito.

La ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento della domanda, in via subordinata il rinvio. La Banca J. è stata invitata in via superprovvisionale a bloccare i conti; è stato concesso l'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni.

Diritto

Il ricorso in materia civile è ammissibile: sussiste una decisione finale di un tribunale cantonale superiore in una causa patrimoniale di azione di legato (art. 484 segg. CC), con valore litigioso superiore a Fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b, 75, 76 cpv. 1, 90 LTF). Si applica il diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del diritto, ma soltanto i punti sufficientemente censurati (art. 42 cpv. 1-2, 95 lett. a LTF). L'accertamento dei fatti può essere impugnato solo in caso di manifesta inesattezza (arbitrio) e di rilevanza decisiva (art. 105 cpv. 1, 97 cpv. 1 LTF).

L'interpretazione della disposizione di ultima volontà è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente, essendo però vincolato agli accertamenti di fatto sulla volontà interna del de cuius. Determinante è la volontà effettiva del de cuius (art. 18 cpv. 1 CO in combinato disposto con art. 7 CC); un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento non entra in considerazione. Chi intende discostarsi da un tenore oggettivamente inteso ne ha l'onere della prova. La comprensione soggettiva della ricorrente è irrilevante. Le censure di arbitrio nella valutazione delle prove e di rinuncia all'interpretazione per tenore chiaro sono infondate, poiché il tenore stesso necessita già di interpretazione.

L'interpretazione porta a concludere che il de cuius intendeva conferire alla ricorrente soltanto la facoltà di destinare il patrimonio agli scopi ovvero ai beneficiari che ella ritenga opportuni. La facoltà di 'determinare gli scopi a suo giudizio' depone contro un'attribuzione patrimoniale; un legato avrebbe inoltre reso priva di senso la formulazione 'prelevare generosamente per sé le spese'. Gli indizi extratestuali asseriti (fondi per donazioni, dichiarazioni del de cuius, comunità religiosa, età del de cuius) sono in parte nuovi e quindi inammissibili, in parte non…