Art. 484 CC
1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.
2 Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
3 Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
17 citazioni
-
2Legato di cosa altrui (art. 484 cpv. 3 CC) Il disponente può assegnare a titolo di legato una cosa che appartiene non a lui ma a un erede (consid. 1)6 citazioni
-
3Onere e condizione in un testamento (art. 482 CC)4 citazioni
-
4
-
5Principio dell'apporto di capitale; contabilizzazione separata nel bilancio commerciale e comunicazione all'AFC; legato0 citazioni
-
6DTF 41_II_5530 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Testamentsauslegung6 citazioni
-
Vermächtnisklage2 citazioni
-
Steuerhinterziehung (Staats- und Gemeindesteuern 2002 und 2003)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.