Art. 484 CC

1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.
2 Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
3 Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 28/10/1977 · 7 citazioni
  2. 2
    Legato di cosa altrui (art. 484 cpv. 3 CC) Il disponente può assegnare a titolo di legato una cosa che appartiene non a lui ma a un erede (consid. 1)
    · 21/04/1975 · 6 citazioni
  3. 3
    Onere e condizione in un testamento (art. 482 CC)
    · 31/05/1994 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divisione della successione; art. 608, 610 CC
    · 28/11/1974 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Principio dell'apporto di capitale; contabilizzazione separata nel bilancio commerciale e comunicazione all'AFC; legato
    · 21/03/2025 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 41_II_553
    01/01/1915 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Testamentsauslegung
    · 26/05/2014 · 6 citazioni de
  • Vermächtnisklage
    · 19/08/2022 · 2 citazioni de Riassunto
  • Steuerhinterziehung (Staats- und Gemeindesteuern 2002 und 2003)
    · 04/04/2011 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.