Fatti

Parti e procedura: Il ricorrente è [A.] , rappresentato dai suoi genitori [B.A.] e [C.A.] , patrocinati dall'avvocata Michèle Wehrli Roth. Controparte è l'UAI Nidwalden. Oggetto di impugnazione è la decisione del Tribunale amministrativo di Nidwalden del 27 settembre 2021 (OBM 21 5). Il Tribunale federale (I Corte di diritto sociale, sentenza 8C_782/2021 del 3 maggio 2022) decide su un ricorso in materia di diritto pubblico nel settore dell'assicurazione per l'invalidità (infermità congenite; provvedimento medico).

Fatti: [A.] , nato il 21 gennaio 2020, soffre di ipospadia ed epispadia (malformazione urogenitale, infermità congenita numero 352 OIC). Il 21 luglio 2020 i genitori hanno chiesto all'assicurazione per l'invalidità di assumere i costi dell'intervento eseguito dal prof. dr. med. [B.] presso la Clinica [C.] in Germania. Il 23 settembre 2020 l'UAI ha comunicato che l'intervento è eseguibile anche in Svizzera, per cui l'operazione in Germania non è considerata semplice e adeguata. Con decisione del 14 gennaio 2021 l'UAI ha respinto la domanda di garanzia dei costi per provvedimenti all'estero. Il Tribunale amministrativo di Nidwalden ha respinto il ricorso con decisione del 27 settembre 2021.

Conclusioni: Dinanzi al Tribunale federale i genitori chiedono che l'UAI sia obbligata ad assumere i costi nella misura in cui la prestazione avrebbe dovuto essere erogata in Svizzera; in via eventuale, che la causa sia rinviata all'istanza precedente per il completamento dell'accertamento dei fatti e la determinazione dell'entità della pretesa. L'UAI chiede la reiezione del ricorso. L'UFAS ha rinunciato a prendere posizione.

Questione centrale: Se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale negando il diritto alla assunzione dei costi per il trattamento all'estero (art. 23bis cpv. 1 e 3 OAI; facoltà di sostituzione).

Diritto

Ammissibilità della domanda: Il Tribunale federale esamina anzitutto se la domanda formulata in ultima istanza costituisca una domanda nuova inammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 LTF. L'oggetto della lite può essere ristretto dinanzi al Tribunale federale, ma non ampliato o modificato. Nella procedura precedente era controverso se l'UAI debba assumere tutti i costi del trattamento all'estero. La domanda di assumere i costi soltanto fino alla misura della prestazione in Svizzera restringe l'oggetto della lite, non lo amplia e non lo modifica. Pertanto il ricorso è ammissibile.

Criterio dell'accertamento dei fatti e diritto applicabile: Il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina soltanto le censure sollevate (art. 106 cpv. 2 LTF, rigoroso principio di allegazione). Un accertamento dei fatti è manifestamente inesatto (arbitrario) solo se è chiaramente e palesemente errato. Poiché la decisione è stata emanata prima del 1° gennaio 2022, sono applicabili la LAI e l'OAI nella versione valida fino al 31 dicembre 2021; altrettanto l'OIC.

Basi legali: Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti medici necessari per il trattamento di infermità congenite fino al compimento del 20° anno di età (art. 13 cpv. 1 LAI). I provvedimenti d'integrazione sono accordati di regola in Svizzera e solo eccezionalmente all'estero (art. 9 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 23bis cpv. 1 OAI i costi sono assunti all'estero se l'esecuzione in Svizzera è impossibile; secondo il cpv. 2 in caso di provvedimenti d'urgenza; secondo il cpv. 3 in caso di esecuzione per altri motivi rilevanti, ma soltanto fino alla misura della prestazione da erogare in Svizzera.

Inapplicabilità dell'art. 23bis cpv. 1 OAI: L'istanza precedente ha correttamente negato l'impossibilità di eseguire il trattamento in Svizzera. Il ricorrente non lo contesta.

Motivi rilevanti ai sensi dell'art. 23bis cpv. 3 OAI: I motivi rilevanti devono avere un peso considerevole, da valutarsi in via prognostica (DTF 143 V 190 consid. 7.2; 110 V 99 consid. 2). Altrimenti l'art. 23bis cpv. 1 OAI diverrebbe privo di significato e l'art. 9 cpv. 1 LAI sarebbe eluso. La semplice esperienza di una clinica specializzata straniera non basta. Motivi rilevanti possono sussistere, ad esempio, in caso di malattie rare, di terapia svizzera infruttuosa o di raccomandazione medica persistente di una terapia non disponibile in Svizzera. Secondo la CPMS (n. marg. 1239) vi rientrano la prosecuzione di un trattamento già iniziato soltanto…