Art. 23bis OAI

Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione obbligatoria

1 Se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.
2 L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d’emergenza all’estero.
3 Se un provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 06/03/1984 · 71 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 11 LAI: Rischio dell'integrazione
    · 17/11/1993 · 8 citazioni
  3. 3
    Allegato II ALC; Regolamento (CE) n. 883/2004; nessun diritto alla presa a carico di adeguamenti edilizi legati all'invalidità in immobili all'estero
    · 15/09/2025 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 03/05/2022 · 13 citazioni de Riassunto
  • Invalidenversicherung (medizinische Massnahme)
    · 01/06/2010 · 9 citazioni de
  • Bezug von Eingliederungsmassnahmen der IV im EU-Ausland
    IV.2003.00221
    · 19/02/2004 · 7 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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