Art. 23bis OAI
Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione obbligatoria
1 Se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.
2 L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d’emergenza all’estero.
3 Se un provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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171 citazioni
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2Art. 11 LAI: Rischio dell'integrazione8 citazioni
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3Allegato II ALC; Regolamento (CE) n. 883/2004; nessun diritto alla presa a carico di adeguamenti edilizi legati all'invalidità in immobili all'estero4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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Invalidenversicherung (medizinische Massnahme)9 citazioni
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Bezug von Eingliederungsmassnahmen der IV im EU-Ausland7 citazioniIV.2003.00221· 19/02/2004 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.