Fatti
La ricorrente, una [A. AG] con sede a [B.] /ZH e scopo commerciale nel commercio di automobili (autorimessa, commercio di automobili nuove e usate), ha importato ripetutamente in via definitiva in Svizzera veicoli tra il 27 gennaio 2012 e l'8 giugno 2017, dopo che questi erano stati precedentemente dichiarati all'importazione nella procedura di uso temporaneo (Art. 9 ZG). Come valore imponibile ha dichiarato ogni volta l'importo indicato nella fattura del fornitore estero nei suoi confronti.
Per un veicolo che doveva essere sottoposto all'importazione definitiva il 26 marzo 2015 tramite un'agenzia doganale incaricata, l'agenzia doganale ha presentato una fattura del produttore estero del 17 dicembre 2014 nonché un'e-mail in cui una collaboratrice confermava che non era ancora stata conclusa alcuna vendita. Il veicolo era tuttavia già stato venduto il 27 marzo 2015 a una persona privata in Svizzera. L'Ispettorato doganale di Zurigo ha pertanto presunto che già al momento dell'importazione definitiva esistesse un contratto di compravendita e ha accertato che più veicoli erano stati importati con indicazioni errate del valore. Gli atti sono stati trasmessi alla Direzione del circondario doganale di Sciaffusa, Sezione Investigazioni doganali di Zurigo.
Con decisione del 6 agosto 2018 la Direzione del circondario doganale ha obbligato la ricorrente al pagamento successivo di imposte sulle automobili per Fr. 50'626.80, imposte d'importazione (IVA) per Fr. 105'303.50 e interessi moratori per Fr. 2'070.05. I ricorsi sono stati respinti dalla Direzione generale delle dogane (decisione del 28 maggio 2020) e dal Tribunale amministrativo federale, Divisione I (sentenza del 19 marzo 2021, A-3365/2020).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto l'annullamento delle decisioni e la cessazione della procedura di richiesta di pagamento successivo. L'Amministrazione federale delle dogane (EZV) ha chiesto il rigetto del ricorso.
Questione litigiosa: Per il calcolo dell'imposta sulle automobili (art. 24 cpv. 1 lett. a LIAut) e dell'imposta d'importazione (art. 54 cpv. 1 lett. a LIVA) è determinante il prezzo di acquisto nei confronti del fornitore estero o nei confronti del cliente nazionale, quando il veicolo è stato dapprima importato nella procedura di uso temporaneo e successivamente importato in via definitiva con un contratto di compravendita già esistente con una persona residente in Svizzera?
Diritto
Ammissibilità: La sentenza del Tribunale amministrativo federale è una decisione finale in materia di diritto pubblico che chiude la procedura (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 LTF). Quanto alla domanda di annullamento della decisione OD, il Tribunale federale non è entrato nel merito, poiché tale decisione è stata sostituita dall'effetto devolutivo (DTF 134 II 142 consid. 1.4). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) ed esamina, tenendo conto dell'obbligo di motivazione e di allegazione (art. 42 LTF), solo le censure sollevate, salvo che i vizi non siano manifesti.
Momento determinante e diritto doganale: L'imposta sulle automobili e l'imposta d'importazione sorgono contemporaneamente al debito doganale (art. 23 cpv. 1 LIAut; art. 56 cpv. 1 LIVA). Il debito doganale derivante dalla procedura di uso temporaneo con obbligo di pagamento condizionato (art. 58 cpv. 2 lett. a LD) è sostituito, al momento della messa in libera pratica, da un nuovo debito doganale incondizionato (novazione). Le basi di calcolo valgono al momento della nuova dichiarazione (art. 69 lett. a, art. 19 cpv. 1 lett. b LD). Il rinvio alla legislazione doganale (art. 7 LIAut) ha natura dinamica, poiché altrimenti dogana e imposte d'importazione divergerebbero e la parità di trattamento sarebbe compromessa.
Nozione di importatore: né la LIAut, né la LIVA né la LD definiscono l'importatore. Secondo la giurisprudenza è determinante chi ordina la merce, ha il contatto diretto con il fornitore, paga le fatture e dispone economicamente della merce al momento del passaggio della frontiera (DTF 140 II 194, sentenza 2C_201/2013 consid. 6.6). Secondo la prassi dell'EZV (Pubblicazione 52.25, n. 1.1.3) è in linea di principio considerato importatore il destinatario della fornitura, cioè l'acquirente. Il Tribunale federale segue questa prassi amministrativa, in quanto costituisce una concretizzazione convincente del diritto (DTF 146 I 105 consid. 4.1; 142 V 425 consid. 7.2).
Applicazione al caso concreto: La ricorrente ha introdotto i veicoli nel territorio doganale nella procedura di uso temporaneo, adempiendo così il contratto di compravendita con il fornitore estero. Lo scopo della successiva importazione consisteva unicamente nell'adempiere il contratto di compravendita con il cliente nazionale, poiché grazie all'uso temporaneo i veicoli erano già in possesso della ricorrente. La messa in libera pratica non precede pertanto l'adempimento del contratto, ma fa parte del processo di fornitura. I clienti sono quindi i destinatari della fornitura e gli importatori. Il caso si distingue dalla sentenza…