Fatti
I ricorrenti, una coppia coniugata (ricorrente 1 in qualità di ricercatrice, ricorrente 2 in qualità di marito), hanno presentato una dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2019 (1° gennaio 2019 fino al 21 febbraio 2019). Il 21 febbraio 2019 hanno trasferito il proprio domicilio da [U.] /ZH nei Paesi Bassi ([V.] ). Hanno dichiarato un reddito imponibile di Fr. 14'186.-- (imposte cantonali e comunali) rispettivamente Fr. 14'241.-- (imposta federale diretta), nonché una sostanza imponibile di Fr. 760'047.--. Hanno inoltre fatto valere che una prima tranche di Fr. 69'125.-- di una borsa di studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), per un totale di Fr. 103'725.--, sarebbe esente da imposta secondo un'informazione telefonica dell'ufficio imposte comunale di [U.] .
L'ufficio imposte del Cantone di Zurigo ha tassato i ricorrenti il 8 novembre 2019 e ha computato la borsa di studio per intero. Il 13 marzo 2020 l'ufficio ha accolto parzialmente le opposizioni e ha considerato soltanto la prima tranche di Fr. 69'125.--. Il Tribunale cantonale di ricorso fiscale di Zurigo ha accolto parzialmente i rimedi giuridici il 29 gennaio 2021 e ha tassato la borsa di studio in analogia all'aliquota applicabile alle indennità in capitale per prestazioni periodiche (reddito imponibile rispettivamente di Fr. 83'900.-- e Fr. 83'400.--). Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il 15 settembre 2021 i ricorsi dei contribuenti, ha accolto quelli dell'ufficio imposte cantonale, ha negato l'applicabilità dell'aliquota per le indennità in capitale e ha confermato le decisioni su opposizione.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° novembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale la tassazione secondo la loro dichiarazione fiscale. Il Tribunale amministrativo e l'ufficio imposte hanno chiesto la reiezione del ricorso; anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha chiesto la reiezione per quanto riguarda l'imposta federale diretta.
L'oggetto della controversia consisteva essenzialmente nello stabilire se la prima tranche della borsa di studio del FNS sia imponibile, in quale misura possa essere tassata in considerazione del trasferimento nei Paesi Bassi, se la CDI CH-NL esclude una tassazione e se la tutela dell'affidamento, basata su un'informazione telefonica, si oppone a essa.
Il ricorso comprendeva 56 pagine ed era in gran parte ripreso alla lettera dal ricorso presentato al Tribunale amministrativo. Il Tribunale federale è quindi entrato nel merito soltanto nella misura in cui i ricorrenti si confrontavano con le considerazioni dell'autorità precedente.
Diritto
Il Tribunale federale ha trattato l'imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali in un'unica sentenza, poiché le questioni giuridiche determinanti sono disciplinate allo stesso modo dal diritto federale e dal diritto cantonale armonizzato (art. 82 segg. LTF, art. 146 LIFD, art. 73 cpv. 1 LAID). Il ricorso è stato ritenuto ammissibile (art. 89 cpv. 1, art. 100 cpv. 1 LTF). In mancanza di un confronto sufficiente con le considerazioni dell'autorità precedente (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale è entrato nel merito soltanto sulle censure che si confrontavano con esse. Conformemente all'art. 105 cpv. 1 LTF, l'accertamento dei fatti è stato posto a fondamento della decisione così come accertato dall'autorità precedente.
Quanto alla realizzazione: secondo il metodo del credito (Soll-Methode) il reddito si considera realizzato non appena sorge un diritto giuridico fermo, sul quale si può disporre; il metodo di cassa (Ist-Methode) vale soltanto per crediti particolarmente incerti. Un obbligo teorico di restituzione in caso di interruzione del progetto di ricerca non comporta una corrispondente diminuzione patrimoniale al momento del afflusso. La prima tranche è quindi realizzata, poiché è stata versata ed era liberamente disponibile.
Quanto all'esenzione fiscale: la borsa di studio rientra nella clausola generale dell'incremento netto del patrimonio (art. 16 cpv. 1 LIFD), per cui la sussunzione sotto il catalogo positivo (art. 17-23 LIFD) è irrilevante. Una donazione (art. 24 lett. a LIFD) non è stata fatta valere, poiché manca la volontà di donare da parte del FNS. Un sostegno esente da imposta ai sensi dell'art. 24 lett. d LIFD presuppone bisogno, intenzione di sostegno e gratuità. Il bisogno va valutato in base al minimo vitale secondo gli art. 9 e 11 LPC, sommando i redditi dei coniugi; ciò non viola il divieto di discriminazione. Considerata la sostanza imponibile di Fr. 760'000.--, mancava il bisogno. La circolare n. 43 dell'AFC si fonda sulla giurisprudenza e non è contraria alla legge. Una eventuale deduzione come spese o costi di formazione e perfezionamento non è stata esaminata per mancanza di un confronto con le considerazioni dell'autorità precedente, tanto più che non esisteva un rapporto di lavoro con il FNS.
Quanto alla periodizzazione: l'assoggettamento sussisteva soltanto per una parte del periodo fiscale (art. 40 cpv. 3 LIFD). La prima tranche è affluita nel periodo fiscale ridotto e va computata integralmente; in caso di imposizione periodica è determinante la data del trasferimento. Poiché la borsa di studio è stata versata in due tranche di importo diverso, si tratta di redditi non regolari, soggetti all'imposta annuale intera, ma non da convertire in un reddito annuale. L'art. 37 LIFD (indennità in capitale per prestazioni periodiche) presuppone una prestazione su più periodi fiscali, che qui non ricorre.
Quanto alla convenzione di doppia imposizione: secondo l'art. 20 CDI CH-NL, i pagamenti a uno studente o apprendista che soggiorna nell'altro Stato esclusivamente per studio o formazione e provengono da fonti situate fuori da tale Stato non possono essere tassati.…