Fatti
Le parti sono coniugi (marito [A.A.] , nato nel 1968; moglie [B.A.] , nata nel 1973, cittadina austriaca), sposati dal 2014, senza figli. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha obbligato il marito, nell'ambito di misure a tutela del matrimonio del 20 febbraio 2020, sotto comminatoria delle conseguenze della mora (art. 164 CPC), a consegnare documenti concernenti la sua situazione finanziaria dal 2015 al 2018. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha rinviato la causa; con sentenza del 1° settembre 2020 ha regolato la separazione e ha riconosciuto alla moglie contributi di mantenimento fino ad agosto 2018.
Il marito aveva promosso il procedimento di divorzio il 29 agosto 2018. La moglie ha chiesto, con istanza di misure del 15 marzo 2019, contributi di mantenimento di fr. 7'700.-- con effetto retroattivo dal 1° settembre 2018. Nella risposta alla petizione del 26 novembre 2019 ha chiesto l'esibizione di diversi documenti e ha quantificato il mantenimento in almeno fr. 7'700.--. All'udienza sulle misure ha chiesto l'esibizione di documenti per gli anni 2018 至 2020; il Tribunale distrettuale, con decisione del 17 giugno 2020, ha fissato un termine sotto comminatoria delle conseguenze della mora ai sensi dell'art. 164 CPC. Il marito ha dichiarato il 25 agosto 2020 di non ritenersi tenuto a esibire i documenti sul reddito. Con decisione del 31 agosto 2020 il Tribunale distrettuale lo ha obbligato all'esibizione entro 10 giorni, sotto minaccia di sanzione penale ai sensi dell'art. 292 CP.
Contro tale decisione il marito ha proposto ricorso al Tribunale superiore. Questo non è entrato nel merito, ha trattato il rimedio come appello e lo ha respinto, nella misura in cui era ammissibile. Ha fissato un ultimo termine di 10 giorni sotto minaccia di sanzione penale ai sensi dell'art. 292 CP, ha posto le spese giudiziarie a carico del marito e lo ha condannato a un'indennità di parte.
Il marito (ricorrente) ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile, chiedendo l'annullamento dei dispositivi n. 1, 3 e 4 della sentenza cantonale, la posa delle spese del procedimento d'appello a carico della moglie (opponente) nonché un'indennità di parte. È stato concesso l'effetto sospensivo. Il Tribunale federale non ha richiesto osservazioni.
Diritto
Ammissibilità: la decisione concerne obblighi di esibizione nell'ambito di misure provvisionali per la durata del procedimento di divorzio ed emana dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF). Il termine è stato rispettato (art. 100 cpv. 1 LTF). Se si tratti di una decisione finale (art. 90 LTF; pretesa di esibizione ai sensi dell'art. 170 CC) o di una decisione incidentale (ordinanza probatoria ai sensi dell'art. 154 CPC) è deciso dalla parte istante, che fonda la propria pretesa sul diritto materiale o processuale. Poiché la qualificazione giuridica è essa stessa oggetto di contestazione nel merito, il Tribunale federale entra nel merito indipendentemente dal valore litigioso e senza esame dell'art. 93 LTF.
Criterio di esame: le decisioni in materia di misure ai sensi dell'art. 276 CPC sottostanno all'art. 98 LTF, sicché può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali, in particolare l'arbitrio (art. 9 Cost.). Vige il principio della doglianza; il ricorso deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata. Le censure fondate su un accertamento dei fatti che non risulta dalla decisione, senza far valere l'arbitrio, non sono prese in considerazione.
Domanda di diritto materiale: il ricorrente ha censurato che la moglie non avrebbe presentato una domanda di esibizione di diritto materiale, rendendo inammissibile la minaccia di sanzione penale ai sensi dell'art. 292 CP. Il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente ha disconosciuto la giurisprudenza secondo cui non il giudice, bensì solo la parte istante determina se fonda la pretesa sul diritto materiale o sul diritto processuale. In aggiunta, l'istanza precedente ha tuttavia accertato in modo non arbitrario che nella risposta alla petizione la moglie aveva espressamente formulato la domanda di esibizione come domanda di diritto materiale e l'aveva collegata alle richieste di mantenimento. Il collegamento con il procedimento sulle misure non è inequivocabilmente da intendere come una mera domanda probatoria. Un obbligo di esibizione fondato sul diritto materiale può essere associato alla minaccia processuale di mora. La censura, sollevata per la prima volta davanti al Tribunale federale, secondo…