Fatti
B. è proprietario delle particelle confinanti KTN 64 (10'000 m2, non edificata) e KTN 229 (9'375 m2, edificata con edifici commerciali) nel Comune di Altendorf. Entrambe si trovano nella zona industriale (grado di sensibilità al rumore IV) tra il tracciato ferroviario a nord e la strada cantonale a sud.
Il Consiglio comunale di Altendorf ha pubblicato il piano di zona parziale Stoglen unitamente alla modifica del regolamento edilizio. Era previsto, tra l'altro, il zonamento della particella KTN 64 nella zona residenziale e commerciale a 4 piani (WG4, grado di sensibilità al rumore III), nonché un obbligo di piano di utilizzazione speciale per le particelle KTN 64 e KTN 229.
A., comproprietario per piani di un immobile vicino, ha presentato opposizione, che il Consiglio comunale ha respinto con decisione del 26 settembre 2016. Il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso il 22 agosto 2017, nella misura in cui era ammissibile. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha accolto il ricorso con sentenza del 24 aprile 2018 solo quanto alle spese e lo ha respinto per il resto.
Gli aventi diritto di voto hanno approvato la revisione parziale il 25 febbraio 2019. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano di utilizzazione parziale Stoglen il 14 maggio 2019. Il Tribunale amministrativo ha notificato la decisione di approvazione il 27 maggio 2019 e ha constatato che non vi era motivo di coordinamento sostanziale con la decisione del 24 aprile 2018.
A. ha proposto il 5 luglio 2019 ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni del 27 maggio 2019 e del 24 aprile 2018, chiedendo di rinunciare al zonamento. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha presentato una risposta del 11 giugno 2021.
Oggetto della lite era unicamente il zonamento della particella KTN 64 dalla zona industriale (ES IV) alla WG4 (ES III). Il ricorso lamentava la violazione dell'art. 24 cpv. 2 LPAmb e dell'art. 30 OIF. Il ricorrente sosteneva che, in caso di trasformazione da un utilizzo insensibile al rumore a uno sensibile, si applicasse esclusivamente l'art. 30 OIF.
Accertamenti in merito all'urbanizzazione: La particella KTN 64 era bensì grossolanamente urbanizzata quanto all'accesso, ma non disponeva ancora di una strada di accesso interna al comparto né di condotte interne di approvvigionamento e smaltimento. La sufficiente urbanizzazione avrebbe dovuto essere dimostrata solo nel piano di utilizzazione speciale. La zona edificabile era quindi considerata non ancora urbanizzata ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPAmb e dell'art. 30 OIF.
Studio di fattibilità: Uno studio di fattibilità del 20 novembre 2017 è giunto alla conclusione che i valori di pianificazione per il rumore ferroviario potrebbero essere rispettati in larga misura con una parete antirumore alta 2 m e planimetrie ottimizzate dal punto di vista acustico, mentre per il rumore stradale ciò sarebbe possibile mediante un utilizzo ad ufficio sul lato strada o una parete antirumore. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto lo studio sufficientemente plausibile. L'UFAM ha invece lamentato grandi incertezze e la mancanza di indicazioni (distanze, algoritmi di calcolo, numero di binari, quota di traffico pesante, disposizione degli edifici, schizzi senza sorgenti di rumore e confini particellari). Il Comune ha lasciato aperta la questione se le riserve fossero giustificate.
Diritto
I presupposti di urbanizzazione in materia di protezione dal rumore devono essere considerati anche quando si intende zonare terreno non urbanizzato. Un zonamento in una zona edificabile che successivamente non può essere urbanizzata ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPAmb è inammissibile, poiché inidoneo ai sensi dell'Art. 15 LPAmb. L'eccezione dell'art. 24 cpv. 1 periodo 2 LPAmb non aiuta in questo caso.
L'art. 30 OIF concretizza e precisa soltanto l'art. 24 cpv. 2 LPAmb e non contiene prescrizioni divergenti o più severe. Entrambe le disposizioni riguardano l'ammissibilità dell'urbanizzazione di zone edificabili esistenti dal punto di vista della protezione dal rumore. La diversa formulazione non fonda situazioni diverse. L'istanza precedente ha quindi applicato a ragione entrambe le disposizioni. La censura del ricorrente è infondata.
In una pianificazione dell'utilizzazione a più stadi, le misure di protezione dal rumore devono essere disciplinate in modo vincolante solo allo stadio che consente il rilascio della licenza edilizia senza ulteriore pianificazione. Già al primo stadio deve tuttavia risultare…