Fatti
Parti e istanze precedenti: Il ricorrente [A.] (nato nel 1979) era assicurato obbligatoriamente tramite il suo datore di lavoro presso la Helsana Unfall AG (Helsana) contro gli infortuni professionali e non professionali. Il 25 maggio 2016, in un incidente in bicicletta, ha riportato una frattura da scoppio del corpo vertebrale toracico 7. La Helsana ha erogato le prestazioni di legge.
Decisione e opposizione: Con decisione del 27 marzo 2020 la Helsana ha sospeso le indennità giornaliere e le prestazioni per le cure mediche e ha riconosciuto un'indennità per menomazione dell'integrità pari al 10 %. La decisione è stata notificata al precedente patrocinatore il 30 marzo 2020. Quest'ultimo ha presentato in via cautelativa, il 19 maggio 2020, ultimo giorno del termine di opposizione di 30 giorni previsto dall'art. 52 cpv. 1 LPGA, prorogato dall'ordinanza COVID-19 (sospensione dei termini dal 21 marzo al 19 aprile 2020), un'opposizione non motivata e senza conclusioni. Ha chiesto la trasmissione degli atti a partire dal doc. 144 e una proroga del termine per la motivazione.
Termine suppletivo e cambio di mandato: Il 22 maggio 2020 la Helsana ha fissato un termine fino al 22 giugno 2020 per la motivazione, con la comminatoria della non entrata nel merito. Il 29 maggio 2020 il mandato è stato affidato all'avvocato Meier Rhein. Il nuovo patrocinatore ha depositato il 20 giugno 2020 una procura datata 5 giugno 2020 e ha chiesto la trasmissione di una nuova password nonché un termine suppletivo adeguato. La Helsana ha prorogato più volte il termine, da ultimo fino al 31 agosto 2020. L'opposizione motivata è stata inoltrata il 30 agosto 2020 (consegna alla posta il 31 agosto 2020).
Decisione di non entrata nel merito: Con decisione su opposizione del 23 ottobre 2020 la Helsana non è entrata nel merito dell'opposizione.
Istanza precedente: Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 4 febbraio 2021 (UV.2020.00270). Ha considerato che il precedente patrocinatore aveva consapevolmente presentato un'opposizione difettosa al fine di ottenere un'inammissibile proroga del termine di opposizione non prorogabile; ciò costituirebbe un abuso di diritto. La buona fede non può essere invocata a tutela della tempestività.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione su opposizione, nonché di ordinare alla Helsana di entrare nel merito dell'opposizione. La Helsana ha chiesto la reiezione del ricorso; l'istanza precedente e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a determinarsi.
Questione controversa: Occorre esaminare se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale confermando la decisione di non entrata nel merito.
Diritto
Oggetto dell'esame: Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma di regola esamina soltanto le censure sollevate, salvo che i vizi siano manifesti (DTF 145 V 57 consid. 4.2). Trattandosi di pretese di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non si applica l'eccezione dell'art. 105 cpv. 3 LTF; l'accertamento dei fatti è sindacabile soltanto secondo l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF.
Requisiti formali e termine suppletivo: Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA l'opposizione va presentata entro 30 giorni; il termine legale non è prorogabile (art. 40 cpv. 1 LPGA). L'art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA esige una conclusione e una motivazione; in caso di mancanza di quest'ultima va fissato un termine suppletivo adeguato con la comminatoria della non entrata nel merito. Questo termine suppletivo corrisponde all'art. 61 lett. b LPGA, la cui sfera di applicazione vale anche per la procedura di opposizione, poiché in quest'ambito non possono valere requisiti formali più severi che nel processo giudiziario (DTF 142 V 152 consid. 2.3). Il termine suppletivo serve a proteggere le parti non esperte in diritto, ma non va concesso in caso di manifesto abuso di diritto, quando una persona esperta in diritto presenta consapevolmente un atto difettoso al fine di ottenere un termine suppletivo (DTF 142 V 152 consid. 4.5; 134 V 162 consid. 4.1).
Abuso di diritto del precedente patrocinatore: Il precedente patrocinatore non era stato incaricato solo poco prima della scadenza del termine, ma disponeva già di conoscenze del caso e di una parte degli atti; avrebbe potuto richiedere senza indugio gli atti mancanti. Secondo la giurisprudenza (DTF 134 V 162 consid. 5.2), un termine suppletivo è ammissibile solo per una persona incaricata poco prima della scadenza del termine e in buona fede, qualora richieda senza indugio gli atti. Nel caso in esame il termine suppletivo si traduceva in un'inammissibile proroga del termine di opposizione non prorogabile. L'istanza precedente non ha violato il diritto federale considerando…