Fatti

Le parti litigavano sulla disdetta di un contratto di locazione relativo a una casa unifamiliare di 6 locali a [U.] e su una proroga. I locatari [A.] e [B.] (attori, ricorrenti) avevano concluso il contratto di locazione il 24 aprile 2010 con i locatori [C.C.] e [D.C.] (convenuti, resistenti), rispettivamente con i loro genitori; la pigione mensile ammontava a fr. 3'300.--.

I locatori hanno disdetto il rapporto di locazione con modulo approvato dalle autorità in data 11 giugno 2019 per il 30 giugno 2020, adducendo il 'fabbisogno personale di [C.C.] e famiglia'. Il termine di disdetta di tre mesi non è stato quindi rispettato, poiché la disdetta era già datata 11 giugno 2019.

Con petizione del 2 marzo 2020, i locatari hanno chiesto al Tribunale di locazione di Winterthur di dichiarare nulla, rispettivamente di annullare la disdetta, in via subordinata una proroga di quattro anni. Il Tribunale di locazione di Winterthur ha respinto la petizione con sentenza del 18 dicembre 2020. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, con sentenza del 19 aprile 2021 (NG210002-O/U), ha confermato il rigetto. Esso ha negato una disdetta abusiva, in particolare una disdetta di ritorsione (art. 271a cpv. 1 lett. a CO), una disdetta di modifica (art. 271a cpv. 1 lett. b CO) e una disdetta durante un periodo di protezione (art. 271a cpv. 1 lett. e CO), e ha ritenuto plausibile il fabbisogno personale. In mancanza di sufficienti ricerche di alloggio, non sussisterebbe inoltre alcuna durezza ai sensi dell'art. 272 CO.

Con ricorso in materia civile, i locatari hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la dichiarazione di nullità della disdetta, in via subordinata la proroga di quattro anni, in via ulteriormente subordinata il rinvio all'autorità inferiore. Non sono state richieste determinazioni.

I punti controversi principali erano: la violazione del diritto di essere sentiti e del diritto alla prova (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 152 CPC) nonché della massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) mediante rinuncia all'interrogatorio delle parti e dei testimoni; l'abusività della disdetta (art. 271 e art. 271a CO); e la proroga del rapporto di locazione (art. 272 segg. CO).

Diritto

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso in materia civile (art. 72, 74, 75, 90, 100 LTF) e vi è entrato nel rispetto di una motivazione sufficiente (art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 LTF). Ha rilevato che applica il diritto d'ufficio, ma esamina soltanto le censure sollevate; per le censure di diritti fondamentali e di diritto cantonale vige un obbligo qualificato di motivazione. Gli accertamenti di fatto sono vincolanti, salvo che siano manifestamente inesatti (arbitrari) e determinanti per l'esito (art. 105, 97 LTF). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammessi solo nella misura in cui la decisione impugnata vi dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF).

Quanto alla censura di violazione del diritto di essere sentiti e del diritto alla prova, il Tribunale federale ha osservato che l'art. 29 cpv. 2 Cost., l'art. 8 CC e l'art. 152 CPC non prescrivono al giudice con quali mezzi accertare i fatti; l'apprezzamento anticipato delle prove è ammissibile. La massima inquisitoria sociale fonda soltanto un obbligo rafforzato di porre domande; le parti patrocinate devono comunque esporre con sufficiente sostanziazione i fatti (art. 55 cpv. 1 CPC). La precedente istanza ha quindi giustamente qualificato le allegazioni dei locatari come troppo generiche, poiché questi non avevano esposto né le domande per l'interrogatorio delle parti e dei testimoni né singoli fatti concreti. Non sussiste quindi una violazione del diritto di essere sentiti né dell'obbligo di sostanziazione.

Quanto all'abusività della disdetta, il Tribunale federale ha rilevato che la disdetta ordinaria non richiede alcun motivo particolare; essa è tuttavia impugnabile se viola la buona fede (art. 266a cpv. 1, art. 271 cpv. 1 CO), in particolare se avviene senza un interesse oggettivo, serio e degno di protezione. Il motivo di disdetta è una questione di fatto; spetta al destinatario provare l'abusività, ma il disdicente deve motivare il motivo e presentare i documenti (art. 271 cpv. 2 CO). La precedente istanza ha giustamente negato una disdetta di ritorsione, poiché l'e-mail del 26 settembre 2016 non dimostrava un rifiuto di far valere diritti per difetti e le successive contestazioni dei difetti sono intervenute dopo la disdetta. Parimenti, non sussisteva un periodo di protezione né una disdetta di modifica. I ricorrenti non hanno censurato in modo sufficientemente motivato l'apprezzamento delle prove come arbitrario, ma si sono limitati a esporre la propria opinione; su ciò non occorre ulteriormente entrare nel merito.

Quanto alla proroga (art. 272 CO), il Tribunale federale ha rilevato che lo scopo della proroga è di concedere al locatario più tempo per cercare nuovi locali. Una durezza sussiste solo se vi sono circostanze che rendono impossibile al locatario trovare un oggetto sostitutivo nel tempo residuo; le conseguenze ordinarie di una disdetta non bastano. Le…