Fatti

Il defunto [C.] (nato nel 1940, celibe) è deceduto il 4 luglio 2019. L'8 maggio 2019 aveva fatto redigere una disposizione testamentaria pubblica. In essa designava [A.] , [D.] e [B.] come suoi presunti eredi legittimi risp. discendenti, li istituiva eredi per un quarto ciascuno e, per la quota liberamente disponibile, designava come erede il nipote [E.] , poiché questi era stato un buon compagno.

Il registro dello stato civile non registrava né i nominati come figli del defunto né il defunto come padre. L'Ufficio dello stato civile di Soletta ha constatato su richiesta dell'Ufficio successorio che il defunto non era padre giuridico, ma presumibilmente padre biologico. Egli avrebbe unicamente riconosciuto il suo obbligo di mantenimento, non invece la paternità (secondo il diritto previgente la cosiddetta paternità di pagamento). Nel testamento mancherebbe una chiara dichiarazione di riconoscimento.

I ricorrenti [A.] e [B.] (rappresentati dall'avv. prof. dr. Paul Eitel) hanno chiesto il 30 aprile 2020 l'accertamento che il defunto li avesse riconosciuti come figli nella disposizione dell'8 maggio 2019, nonché la relativa iscrizione nel registro dello stato civile. L'Ufficio dello stato civile di Soletta ha respinto la domanda con decisione del 13 luglio 2020, qualificando il testamento come mera istituzione di erede. Il Dipartimento dell'economia pubblica e il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta hanno respinto i ricorsi (decisione del 9 novembre 2020; sentenza dell'8 luglio 2021, VWBES.2020.459).

Con ricorso in materia civile del 9 agosto 2021 i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e l'iscrizione del riconoscimento di figlio. Il Tribunale federale ha richiesto gli atti cantonali, ma nessuna osservazione di risposta.

Oggetto della controversia era l'iscrizione nel registro dello stato civile di un riconoscimento testamentario di figlio (art. 260 cpv. 3 CC). I ricorrenti lamentavano in particolare una violazione dell'art. 260 cpv. 3 CC, un'errata interpretazione del testamento (regola di univocità e regola dell'allusione secondo gli art. 500 segg. CC) e facevano valere in via subordinata una volontà ipotetica del defunto.

Diritto

Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso in materia civile. Si tratta di una causa non patrimoniale (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF), contro una decisione cantonale d'ultima istanza (art. 75, 90 LTF), che è pregiudizievole per i ricorrenti (art. 76 cpv. 1 LTF). Il ricorso è stato proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF).

Secondo l'art. 260 cpv. 3 CC il riconoscimento può avvenire mediante disposizione testamentaria. Il tenore della legge non richiede un riconoscimento espresso. La giurisprudenza (DTF 108 II 527 consid. 2b) e la dottrina esigono tuttavia una manifestazione di volontà del defunto chiara ovvero univoca, che risulti in modo evidente dal tenore del testamento. Il Tribunale ritiene che tale requisito sia giustificato dal punto di vista delle autorità di registro, poiché la rettifica dei registri dello stato civile da parte delle autorità è ammessa solo in caso di evidenti sviste o errori (art. 43 CC), mentre nei casi controversi o poco chiari decide il giudice (art. 42 CC). Il Tribunale federale ha rinviato alla DTF 108 II 88 consid. 5, in cui è stata ordinata la cancellazione di un'iscrizione fondata su un riconoscimento poco chiaro e il figlio è stato rinviato alla via processuale.

Il testamento dell'8 maggio 2019 è quantomeno poco…