Fatti
Parti e istanze: La [A. GmbH] (ricorrente), rappresentata dall'avv. Daniel Buff, contro l'Amministrazione federale delle contribuzioni (EStV), Divisione principale dell'imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I (sentenza del 5 luglio 2021, A-5536/2019).
Fattispecie: La GmbH opera nel settore della mediazione di assicurazioni, crediti, immobili e viaggi. Nei periodi fiscali dal 2009 al 2012 ha fornito prestazioni in denaro ai suoi due soci, incassando provvigioni attive tramite conti 'neri'. L'imposta preventiva dovuta su tali importi non è stata dichiarata né versata.
Procedura:
- Decisione su opposizione del 31 gennaio 2019: multa per il periodo 2011 (Fr. 32'780.-- imposta cantonale e comunale sull'utile e sul capitale, rispettivamente Fr. 10'270.-- imposta federale diretta); anche i soci sono stati multati con decreto penale del 28 maggio 2019.
- Decisione su opposizione dell'EStV del 19 settembre 2019: provvigioni attive di Fr. 657'337.99 per il 2009-2012 e imposta preventiva di Fr. 230'068.30.
- Tribunale amministrativo federale: ricorso sostanzialmente respinto, con accoglimento limitato al momento di decorrenza degli interessi moratori.
- Ricorso al Tribunale federale del 24 agosto 2021: annullamento della sentenza precedente, nessuna imposta preventiva per il 2009-2012; in via subordinata accertamento della prescrizione per il 2009 e nessun interesse di mora dal 9 settembre 2014.
Questioni controverse: (1) violazione del principio 'ne bis in idem' ovvero doppia imposizione; (2) decadenza del rimborso ai sensi dell'art. 23 LIP e relativa revisione; (3) prescrizione ai sensi dell'art. 17 LIP, dell'art. 12 DPA e prescrizione assoluta; (4) interessi moratori nonostante il blocco dei conti e il sequestro disposti in ambito penale. Non sono state richieste osservazioni.
Diritto
1. Ammissibilità Oggetto del ricorso è una decisione finale del Tribunale amministrativo federale in materia di imposta preventiva (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 LTF). Non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 83 LTF. Il ricorso della ricorrente legittimata, tempestivo e conforme alla forma (art. 42, art. 100 cpv. 1, art. 89 cpv. 1 LTF), è ammissibile.
2. 'Ne bis in idem' e doppia imposizione: È pacifico che la fattispecie della sottrazione d'imposta preventiva ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LIP sia integrata. Il Tribunale federale nega una violazione del 'ne bis in idem': la condanna per sottrazione d'imposta e il pagamento della multa non incidono sul fatto che l'imposta preventiva resti dovuta; essa va in linea di principio versata senza condizioni, non appena è sorta ed è esigibile. Il versamento successivo non costituisce una condanna in senso penale e quindi nessuna 'seconda pena'. Non sussiste neppure un approccio formalistico inammissibile.
3. Decadenza e revisione dell'art. 23 LIP La procedura di riscossione non è una procedura di rimborso né una procedura amministrativa penale. L'imposta preventiva non ha per la società né funzione fiscale né funzione di garanzia; il trasferimento sui soci (art. 14 cpv. 1 LIP) comporta che la società non la sopporta in via definitiva (DTF 136 II 525 consid. 3.3.1). La decadenza del rimborso ai sensi dell'art. 23 LIP non costituisce una multa (sentenza 2C_56/2018). La revisione dell'art. 23 LIP (in vigore dal 1° gennaio 2019 in combinato disposto con l'art. 70d LIP) non è applicabile agli esercizi dal 2009 al 2012.
4. Prescrizione Ai sensi dell'art. 17 LIP la prescrizione va negata. Le prestazioni imponibili sono divenute esigibili rispettivamente il 30 giugno dell'anno successivo (art. 804 cpv. 2 n. 5 in combinato disposto con l'art. 805 cpv. 2 CO); il termine di prescrizione quinquennale (art. 17 cpv. 3 LIP) per il 2009 ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2011. La lettera dell'EStV del 23 settembre 2014, con cui si apriva la procedura amministrativa penale nei confronti dei soci, che erano al contempo amministratori (art. 809 cpv. 1 e 3 CO), ha interrotto sufficientemente la prescrizione anche nei confronti della GmbH. La decisione su…