Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente [A.] è membro dell'associazione [B.] (convenuto 1, rappresentato dall'avv. Anita Hüsler). I convenuti 2 a 5 sono persone fisiche ([C.] , [D.] , [E.] , [F.] ). Tra il ricorrente e l'associazione sussistono divergenze di fondo, in particolare riguardo alla gestione dell'associazione e allo svolgimento delle assemblee generali. Ciò ha dato luogo a più procedimenti giudiziari, e presso il Tribunale federale sono pendenti più ricorsi.

Svolgimento del procedimento:

  • Con istanza del 24 giugno 2021 il ricorrente ha chiesto un divieto superprovvisionale, rispettivamente cautelare, di tenere l'assemblea generale del 30 giugno 2021 come assemblea dell'associazione, nonché un divieto esplicito di trattare, mettere all'ordine del giorno o discutere sotto un punto il suo esclusione dall'associazione.
  • Con decisione del 25 giugno 2021 il Tribunale cantonale di Nidwalden ha respinto l'istanza.
  • Con decisione del 14 ottobre 2021 (ZA 21 15) il Tribunale superiore del Cantone di Nidwalden non è entrato nel merito dell'appello del 7 luglio 2021.
  • Con ricorso del 20 novembre 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento, o in subordine il rinvio, il conferimento dell'effetto sospensivo e un divieto cautelare nei confronti dell'associazione di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea generale del 30 giugno 2021.

Oggetto della lite: Misure cautelari (divieto di svolgimento dell'assemblea dell'associazione), mancata entrata nel merito da parte del Tribunale superiore sull'appello.

Diritto

Ammissibilità e potere di esame: Si tratta di una causa civile, e la decisione impugnata è pronunciata in ultima istanza (art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LTF). Poiché concerne una misura cautelare, dinanzi al Tribunale federale possono essere fatte valere soltanto violazioni di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF): sono esaminate solo censure chiaramente e dettagliatamente formulate e, per quanto possibile, documentate; non si entra nel merito di critiche insufficientemente motivate e puramente appellatorie. Oggetto della lite è esclusivamente la mancata entrata nel merito dell'istanza precedente sull'appello, non la causa in sé né la decisione di primo grado.

Considerandi del Tribunale superiore: L'appello era stato presentato solo dopo lo svolgimento dell'assemblea generale. Una misura cautelare non può, per sua natura, essere emanata successivamente; un suo accoglimento non potrebbe più procurare al ricorrente il diritto richiesto. Mancherebbe pertanto un interesse degno di protezione all'azione, che, quale parte del gravame materiale, vale anche nella procedura di impugnazione. Non è ravvisabile un interesse pratico che vada oltre considerazioni ipotetiche. In una motivazione alternativa, il Tribunale superiore ha inoltre osservato che l'appello non sarebbe comunque entrato nel merito per mancanza di una motivazione sufficiente, ossia di un confronto con i considerandi della decisione di primo grado.

Esame delle censure: A parte affermazioni astratte sulla violazione dell'art. 29 Cost. (diritto di essere sentito, rispettivamente diniego di giustizia), dell'art. 30 Cost. (imparzialità) nonché dell'art. 5 cpv. 3 e dell'art. 9 Cost. (arbitrio e buona fede), il ricorso resta non sostanziato. Il ricorrente argomenta in modo appellatorio, non si confronta con i considerandi della decisione impugnata, discute il merito…