Fatti

Le parti sono i genitori non coniugati della figlia [C.] , nata nel 2017. La madre (ricorrente) vive separata dal padre (ricorso intimato) dal marzo 2019. Con decisione del 10 luglio 2019, la KESB Luzern-Land ha disciplinato le conseguenze della separazione: è stata mantenuta l'autorità parentale congiunta, disposta una custodia alternata, fissata la residenza del minore presso la madre e istituita una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC.

La madre ha impugnato tale decisione. Con sentenza del 2 marzo 2021 (3H 19 52), il Tribunale cantonale di Lucerna, 2a Sezione, ha confermato l'autorità parentale congiunta, disposto una custodia alternata al 50% per ciascun genitore (madre dal lunedì al mercoledì alle 11:30 nonché dal venerdì alle 18 fino a domenica sera, salvo un weekend sì e uno no; padre dal mercoledì alle 11:30 al venerdì alle 18 nonché un weekend sì e uno no; vacanze scolastiche e festività suddivise a metà), fissato la residenza del minore presso il padre e precisato i compiti della curatrice.

Il 23 aprile 2021 la madre ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'effetto sospensivo. Ha contestato l'attribuzione della residenza e le spese giudiziarie di seconda istanza a suo carico.

Il Tribunale cantonale ha motivato l'attribuzione della residenza al padre rilevando che la madre si era trasferita da [U.] a [V.] senza informare il padre, aveva disdetto il minore dall'asilo nido di [U.] e lo aveva iscritto a scuola e all'asilo nido di [V.] , ponendo così il padre di fronte al fatto compiuto. Il padre si sarebbe trasferito anch'egli a [V.] per garantire l'assistenza del figlio, avrebbe cambiato posto di lavoro per ridurre l'attività al 80% e intenderebbe restare a [V.] . L'attuale soluzione di cura, buona (50/50, abitazioni vicine, asilo nido e scuola nelle vicinanze), offrirebbe maggiori garanzie di durata. La madre avrebbe inoltre dichiarato lei stessa che il minore doveva frequentare le scuole a [V.] . Altre considerazioni del Tribunale cantonale riguardavano le lezioni di pianoforte il giovedì pomeriggio, una presunta allergia ai gatti non provata e la proposta di transazione del 5 gennaio 2021.

Le spese giudiziarie sono state poste a carico della madre con la motivazione che era soccombente su tutte le conclusioni.

Diritto

Il Tribunale federale rileva che si tratta di una decisione cantonale d'ultima istanza in una causa non patrimoniale concernente un minore, per cui è dato il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LTF). I accertamenti di fatto della precedente istanza vincolano il Tribunale federale, salvo che siano manifestamente inesatti o arbitrari e che sia rispettato il rigoroso principio della allegazione delle censure (art. 105 cpv. 1, art. 97 cpv. 1 e art. 106 cpv. 2 LTF). Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammessi solo nella misura in cui la decisione impugnata dia loro motivo (art. 99 cpv. 1 LTF); i veri nova sono esclusi. Inoltre, le censure devono, per quanto possibile, essere già state sollevate davanti all'istanza precedente.

Quanto all'attribuzione della residenza, il Tribunale federale osserva che la residenza del minore in caso di custodia alternata ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 CC, che disciplina espressamente solo la custodia esclusiva, deve essere fissata dal giudice o dalla KESB in caso di disaccordo dei genitori, qualora la custodia sia ripartita approssimativamente a metà. La censura della madre, secondo cui la cura non sarebbe esattamente pari a metà (otto contro sei notti su due settimane), non coglie quindi nel segno; una ripartizione matematicamente esatta non è necessaria e la notte da domenica a lunedì è sensatamente attribuita alla madre in ragione dell'inizio della sua cura il lunedì mattina.

Il Tribunale federale esclude che la motivazione della decisione sia arbitraria. Il Tribunale cantonale ha assunto come punto di partenza il bene del minore quale criterio guida e ha giudicato la custodia alternata nel suo migliore interesse. La motivazione non si fonda su impressioni soggettive o su colpe, bensì su fatti accertati: il trasferimento unilaterale della madre a [V.] e il seguito del padre per rendere possibile la custodia alternata. Ciò costituisce un motivo oggettivo e di per sé sufficiente.

Gli argomenti della madre…