Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente (padre) impugna la sentenza della Corte suprema del Cantone di Berna, 2a Camera civile, del 9 marzo 2021 (ZK 20 556). La resistente (figlia, nata nel 1997) ha conseguito un apprendistato come impiegata di commercio e la maturità professionale, ha studiato dall'estate 2016 presso la ZHAW a Winterthur e ha concluso gli studi nel giugno 2019. I genitori sono stati divorziati nel 2012 dal Tribunale regionale Emmental-Oberaargau; secondo la convenzione parziale il padre deve alimenti per i figli di Fr. 1'400.-- per figlio fino al completamento ordinario della formazione di base, con una facoltà di riduzione del 45 % del reddito netto del figlio.

Oggetto della lite: Con azione del 18 novembre 2015 dinanzi al Tribunale regionale Berner Jura-Seeland, il padre ha chiesto l'abrogazione con effetto retroattivo, in via subordinata la riduzione del mantenimento del figlio maggiorenne a partire dalla maggiore età, nonché la restituzione dei contributi versati in eccesso. Il Tribunale regionale, il 4 novembre 2020, ha ridotto il contributo da settembre 2015 a luglio 2019 a Fr. 920.-- al mese e ha respinto l'azione per il resto. La Corte suprema ha respinto l'appello il 9 marzo 2021, ma ha rettificato il periodo fino a giugno 2019.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il padre chiede l'abrogazione dell'obbligo di mantenimento a partire dal 1° settembre 2015, la restituzione di Fr. 30'355.95, una nuova ripartizione delle spese e delle ripetibili e, in via subordinata, il rinvio. La figlia chiede il rigetto integrale del ricorso.

Questioni centrali: (1) Se al padre sia ragionevolmente esigibile la prestazione del mantenimento del figlio maggiorenne in ragione della mancanza di contatto personale (art. 277 cpv. 2 CC); (2) se la Corte suprema abbia erroneamente trattato come priva di oggetto la durata dell'obbligo di mantenimento; (3) se il calcolo del mantenimento (reddito e fabbisogno della figlia, capacità contributiva della madre) sia avvenuto conformemente al diritto federale; (4) se le ripetibili siano state fissate in modo lecito.

Accertamenti della precedente istanza sul rifiuto di contatto: La Corte suprema ha accertato che padre e madre avrebbero condotto una guerra di divorzio aspra, che ha gravato sui figli e li ha allontanati dal padre. Il padre avrebbe sempre cercato la colpa negli altri e non avrebbe riconosciuto la propria responsabilità. Si sarebbe fatto vivo presso la figlia solo quando si trattava di adeguamenti del mantenimento. La figlia avrebbe rifiutato ogni contatto.

Calcolo del mantenimento della precedente istanza: Mezzi mensili disponibili: reddito del padre Fr. 10'000.--, reddito proprio della figlia Fr. 500.--, assegno di formazione Fr. 290.--; fabbisogno della figlia Fr. 2'500.-- (importo di base Fr. 850.--, quota per le spese di alloggio Fr. 400.--, mobilità Fr. 240.--, spese di studio Fr. 360.--). Un disavanzo di circa Fr. 800.-- doveva essere coperto dalla madre in natura (vitto e alloggio) o in contanti.

Svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale federale: Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso, ha esaminato le censure e le ha parzialmente accolte. L'effetto sospensivo è stato concesso con decisione del 28 settembre 2021.

Diritto

1. Ragionevolezza del mantenimento del figlio maggiorenne (consid. 3) Ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC i genitori devono provvedere alla formazione di base, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile alla luce di tutte le circostanze. La ragionevolezza comprende aspetti economici e personali. Un figlio che interrompe colpevolmente e senza motivo le relazioni personali può perdere il diritto al mantenimento. In caso di interruzione del contatto durante il divorzio, tuttavia, una responsabilità del figlio è di regola da escludere; un rimprovero di colpa presuppone che il figlio, anche dopo la maggiore età, mantenga la propria posizione di rifiuto nonostante il comportamento corretto del genitore. La Corte suprema poteva tenere conto della corresponsabilità del padre e la questione di chi debba rispondere dell'interruzione del contatto è una questione di fatto, ovvero di apprezzamento, che il Tribunale federale esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio. Il padre non ha dimostrato alcun arbitrio; le sue obiezioni sono appellatorie. La produzione di una lettera del 26 aprile 2016 come vero nuovo elemento non è stata ammessa (art. 99 cpv. 1 LTF). La censura è infondata su questo punto.

2. Oggetto privo di interesse e rettifica (consid. 4) La Corte suprema ha dichiarato priva di oggetto la procedura d'appello per il mese di luglio 2019 e ha rettificato la decisione. Ai sensi dell'art. 241 CPC, tuttavia, la carenza di oggetto presuppone un atto della parte che definisca il processo (riconoscimento della pretesa, transazione, ritiro dell'azione) e che si riferisca alla domanda della controparte. La figlia aveva soltanto ammesso dei fatti (conclusione degli studi nel giugno 2019), ma non aveva riconosciuto la domanda; ha chiesto il rigetto dell'appello. La censura è fondata su questo punto: la Corte suprema dovrà decidere nuovamente sull'abrogazione per luglio 2019, comprese le conseguenze in materia di spese.

3. Calcolo del mantenimento (consid. 5-8) Il Tribunale federale rileva che l'istanza di appello dispone di piena cognizione (art. 310 CPC); una cognizione limitata è giustificata solo per circostanze che la precedente istanza conosce meglio. La questione di quali siano le condizioni economiche è una questione di fatto, mentre la ragionevolezza è una questione di diritto. La precedente istanza non poteva quindi prescindere, con apprezzamento discrezionale, dalle circostanze effettive. Dal punto di vista metodologico si applica il metodo a due stadi (DTF 147 III 265); per il mantenimento del figlio maggiorenne è determinante il minimo vitale del diritto di famiglia e il mantenimento deve essere versato in denaro.

3a. Reddito della figlia (consid. 6): La Corte suprema ha attribuito alla figlia un reddito ipotetico di Fr. 500.--, fondandosi sulla prassi generale su ciò che è esigibile dagli studenti. Il Tribunale federale censura il fatto che i redditi effettivamente conseguiti non siano stati sufficientemente accertati. Agli atti vi erano solo i giustificativi di salario per tre mesi (da febbraio ad aprile 2017, netto tra Fr. 642.60 e Fr. 833.50) nonché una tassazione fiscale 2016 con un reddito netto da attività lucrativa di Fr. 12'870.--, pari a circa Fr. 1'072.50 al mese. La precedente istanza non si è confrontata con questa tassazione fiscale. L'imputazione di un reddito ipotetico è una questione di diritto, ma l'accertamento del reddito effettivamente conseguito è una questione di fatto; l'esercizio del potere di apprezzamento non può sostituirsi a tale accertamento. La…