Fatti
La ricorrente (venditrice, attrice) e il resistente (acquirente, convenuto) hanno concluso in data 11 febbraio 2017 un contratto di diritto di riscatto concernente l'azienda agricola [U.] (fondi n. uuu, vvv, www, xxx, yyy e zzz, registro fondiario [W.] ). Il diritto di riscatto, limitato nel tempo, trasferibile ed ereditabile, scadeva il 31 dicembre 2023 ed era concesso a titolo gratuito. Il prezzo di acquisto era fissato in Fr. 213'000.-- e doveva essere pagato mediante assunzione dei debiti ipotecari gravanti sull'oggetto. Inoltre, l'acquirente si impegnava a concedere un diritto di abitazione gratuito e vitalizio sull'appartamento di 4 ½ locali nell'edificio n. ttt, nonché sui locali comuni e sul terreno circostante.
Per i beni mobili e l'inventario era stato concluso un separato contratto di compravendita in data 1° febbraio 2017, il cui prezzo doveva essere compreso nell'importo del contratto di diritto di riscatto. Il 3 aprile 2017 l'acquirente ha assunto i debiti ipotecari; l'11 aprile 2017 la venditrice ha confermato l'integrale estinzione del prezzo di acquisto.
Con azione del 20 marzo 2018 presentata al Tribunale distrettuale di Willisau, la venditrice chiedeva la cancellazione dell'annotazione del diritto di riscatto, l'accertamento dell'invalidità del contratto di compravendita dell'inventario per lesione enorme ed errore, la restituzione dell'inventario, lo sgombero dell'appartamento, del fienile e del deposito nonché un divieto di accesso sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. Il Tribunale distrettuale ha respinto l'azione con sentenza del 16 agosto 2019. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato tale decisione con sentenza del 26 marzo 2020: ha escluso l'incapacità di agire, la lesione enorme (bisogno, inesperienza, sfruttamento non dimostrati; inoltre approvazione), l'errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e l'immoralità ai sensi dell'art. 20 CO. Anche la vendita dell'inventario non doveva essere negata.
Con ricorso in materia civile del 19 maggio 2020 la venditrice chiedeva l'annullamento della sentenza cantonale, in via subordinata il rinvio, e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state richieste determinazioni.
Diritto
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma è vincolato all'accertamento dei fatti, salvo che esso sia manifestamente inesatto (arbitrario) (art. 105 LTF). Per le censure concernenti i fatti vige il rigoroso principio di allegazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF.
In merito alla capacità di agire (art. 13 e 16 CC), il Tribunale federale ha osservato che la capacità di discernimento si presume e che chi la contesta deve provare gli stati di debolezza di cui all'art. 16 CC e i loro effetti, il che implica anche l'allegazione sostanziata. La ricorrente aveva invocato la dipendenza dalla famiglia del resistente solo nella procedura d'appello; i suoi generici riferimenti allo stato di salute non erano sufficienti. Le censure di violazione del diritto di essere sentito (art. 53 CPC) e del diritto alla prova (art. 152 cpv. 1 CPC) sono risultate infondate.
In merito alla lesione enorme (art. 21 CO), il Tribunale federale ha chiarito che devono sussistere cumulativamente, sul piano oggettivo, una manifesta sproporzione e, sul piano soggettivo, una compromissione della libertà di decisione (bisogno, inesperienza o leggerezza) nonché uno sfruttamento. Il bisogno presuppone una forte costrizione e una ponderazione degli interessi oggettivamente sostenibile; la colpa per il bisogno è irrilevante, ma nel caso concreto mancava un bisogno a causa del divieto di detenzione di animali minacciato, in ragione delle circostanze temporali (più di tre anni tra la minaccia e la decisione). La censura proposta contro tale punto è stata respinta perché fondata su una errata comprensione del concetto.
Per quanto concerne l'inesperienza, la ricorrente ha giustamente lamentato che la precedente istanza avrebbe erroneamente confuso l'aspetto dell'errore con quello dell'inesperienza. La censura è fondata, ma non porta al successo del ricorso, poiché un'inesperienza specifica in relazione all'affare concreto (azienda agricola) non è stata allegata; l'inesperienza in materia di assicurazioni sociali (prestazioni complementari) è irrilevante. Anche la firma apposta sul…