Fatti
Parti e procedura: Il matrimonio delle parti [A.A.] (ricorrente, nato nel 1976) e [B.A.] (resistente, nata nel 1980) è stato celebrato nel 2006. Dal matrimonio sono nati i figli [C.A.] (nato nel 2009) e [D.A.] (nata nel 2011). Le parti si sono separate nel 2017; la separazione è stata disciplinata dal giudice (decisione del Presidente della Pretura di Thal-Gäu del 24 gennaio 2018).
Situazione lavorativa e trasferimento: Da maggio 2018 fino alla fine di giugno 2019 il ricorrente ha lavorato tramite agenzie interinali presso tre datori di lavoro ([E. AG] , [F. AG] , [G. AG] ). Era indebitato e il suo salario è stato pignorato. Nel luglio 2019 è rientrato in Germania, dove non ha svolto alcuna attività lavorativa e ha percepito prestazioni Hartz IV.
Svolgimento del procedimento: Il 30 agosto 2019 il ricorrente ha presentato l'azione di divorzio. Il Presidente della Pretura ha pronunciato il divorzio il 27 gennaio 2020, ha lasciato i figli sotto l'autorità parentale congiunta, ha affidato loro la custodia alla madre e ha obbligato il padre a versare un contributo di mantenimento (a partire dal 1° settembre 2019: fr. 750.-- rispettivamente fr. 550.--, a partire dal 1° settembre 2021 fr. 650.-- ciascuno). L'appello del ricorrente, che chiedeva la fissazione a fr. 248.-- per figlio, è stato respinto dal Tribunale d'appello del Cantone di Soletta, Camera civile, il 2 giugno 2020 (ZKBER.2020.29). Con ricorso in materia civile del 6 luglio 2020 al Tribunale federale, il ricorrente ha chiesto la modifica dei contributi di mantenimento, in via subordinata il rinvio, nonché un anticipo delle spese processuali di fr. 5'000.-- e il patrocinio a spese dello Stato. Non sono state richieste osservazioni.
Oggetto della controversia: Era controverso se al ricorrente, domiciliato in Germania, possa essere imputato un reddito ipotetico pari al salario ultimo percepito in Svizzera (fr. 4'500.--), nonché le censure di violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.) e dei diritti fondamentali (art. 8, 10 cpv. 2, 24 Cost.).
Diritto
Ammissibilità: Si tratta di una decisione finale di un tribunale cantonale superiore in materia civile (art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 e 2, art. 90 LTF). Il valore litigioso di fr. 30'000.-- è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è stato proposto tempestivamente e nelle forme prescritte (art. 100 cpv. 1 LTF). Sulla domanda di anticipo delle spese processuali il Tribunale federale non entra nel merito, poiché si tratta di una pretesa di diritto materiale da far valere davanti al giudice cantonale di merito (DTF 143 III 617 consid. 7).
Obbligo di motivazione: Le censure di motivazione insufficiente sono respinte. Una decisione è sufficientemente motivata se la parte interessata può riconoscerne la portata e impugnarla in modo adeguato; non occorre confutare tutte le argomentazioni delle parti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2; 145 III 324 consid. 6.1). Il rinvio a una decisione del Tribunale federale sulla libertà di domicilio è comprensibile nel contesto complessivo. Il ricorrente era inoltre in grado di impugnare la decisione in modo adeguato.
Diritti fondamentali: I diritti fondamentali (art. 8, 10 cpv. 2, 24 Cost.) non esplicano effetto diretto nei rapporti tra privati; la tutela avviene tramite il diritto civile (DTF 143 I 217 consid. 5.2). Le censure non assumono quindi rilievo autonomo; resta da esaminare la violazione dell'art. 133 in combinato disposto con l'art. 276 e l'art. 285 CC.
Reddito ipotetico: Nei confronti di figli minorenni si applicano requisiti particolarmente severi quanto allo sfruttamento della capacità di guadagno (DTF 144 III 481 consid. 4.7.7; 137 III 118 consid. 3.1). Un trasferimento all'estero non è rilevante se in Svizzera un'attività lucrativa sarebbe possibile ed esigibile (art. 285 CC). Un reddito ipotetico può essere imputato anche in caso di riduzione del reddito: se la riduzione è reversibile, indipendentemente dalla causa; se è irreversibile, soltanto in presenza di intenzione di nuocere (comportamento in malafede e abusivo; DTF 143 III 233 consid. 3.4). L'intenzione di nuocere deve essere provata mediante indizi univoci (prova indiziaria, fatto interno).
Valutazione della Corte cantonale: L'istanza precedente ha constatato che le affermazioni del ricorrente relative al licenziamento, alla disoccupazione e alla mancanza di sostegno non sono documentate. Egli era un cuoco qualificato con una lunga esperienza professionale in tre settori e, subito dopo l'ultimo impiego, ha lasciato la Svizzera, sottraendosi evidentemente a obblighi…