Fatti
Parti e istanze: La ricorrente ([A.] , lavoratrice dipendente) e la resistente ([B. AG] , datrice di lavoro) si contendono dinanzi al Tribunale del lavoro di Bülach crediti salariali, un certificato di lavoro e la restituzione di un taccuino. Istanza precedente era il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, I Camera civile.
Svolgimento del processo: Il 10 ottobre 2019 la ricorrente ha proposto azione con pretese di Fr. 9'781.-- oltre interessi (valore litigioso Fr. 16'389.35). Nella risposta alla petizione del 7 gennaio 2020 la resistente ha chiesto la reiezione e ha proposto domanda riconvenzionale sotto forma di domanda riconvenzionale di accertamento negativo, secondo cui non sussisterebbero crediti per lavoro straordinario di Fr. 17'560.65 (2017) e Fr. 36'237.25 (2018) e il precetto esecutivo di Fr. 45'650 dovrebbe essere annullato.
Tipo di procedimento: La resistente ha chiesto la trattazione nel procedimento ordinario, ossia la trasmissione al tribunale collegiale. Il giudice unico ha sottoposto la controversia al tribunale collegiale il 9 aprile 2020 in base al § 25 GOG/ZH (non all'art. 224 cpv. 2 CPC); tale decisione non è stata impugnata.
Decisione impugnata: La ricorrente ha chiesto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 237 CPC sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale e sul tipo di procedimento. Con decisione del 10 luglio 2020 il Tribunale del lavoro non è entrato nel merito di tale istanza e ha trasmesso le azioni al procedimento ordinario; la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale doveva essere trattata nella decisione finale.
Ricorso cantonale: La ricorrente ha impugnato tale decisione chiedendo di non entrare nel merito della domanda riconvenzionale e di mantenere l'azione nel procedimento semplificato; in via subordinata che il Tribunale del lavoro sia invitato a emanare una decisione incidentale. Il Tribunale superiore, con decisione del 17 settembre 2020, non è entrato nel merito, in quanto si tratterebbe di una decisione di direzione del processo impugnabile solo in presenza di un pregiudizio imminente non facilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), ipotesi che ha negato.
Richieste dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore, la mancata entrata nel merito della domanda riconvenzionale e l'ordine di trattare l'azione nel procedimento semplificato; in via subordinata il rinvio al Tribunale del lavoro, in via ulteriormente subordinata al Tribunale superiore. L'istanza precedente ha rinunciato a formulare osservazioni; la resistente ha chiesto la reiezione.
Diritto
Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale superiore ha deciso in qualità di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF). Il valore litigioso supera Fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). La decisione impugnata è una decisione pregiudiziale e incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF un ricorso è ammissibile solo se minaccia un pregiudizio di natura giuridica non riparabile; semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento o l'aumento dei costi del procedimento, non bastano. Secondo la giurisprudenza, la scelta del tipo di procedimento errato può determinare un siffatto pregiudizio.
Tipo di procedimento in caso di domanda riconvenzionale di accertamento negativo: Ai sensi dell'art. 224 cpv. 1 CPC una domanda riconvenzionale può essere proposta solo se è soggetta allo stesso tipo di procedimento della petizione. Una domanda riconvenzionale superiore a Fr. 30'000.-- non sarebbe in linea di principio ammissibile nel procedimento semplificato (art. 243 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente ciò non vale quando la parte convenuta, in reazione a un'effettiva azione parziale, propone una domanda riconvenzionale di accertamento negativo (DTF 143 III 506); il Tribunale federale ha precisato che ciò vale per i casi in cui l'azione parziale crea un'incertezza che giustifica un'azione di accertamento ai sensi dell'art. 88 CPC (DTF 145 III 299).
Scopo del procedimento semplificato: Il procedimento semplificato mira a offrire una via giudiziaria accelerata per casi di valore litigioso minore, in particolare nel diritto privato sociale (DTF 146 III 297). Si distingue dal procedimento ordinario per forme semplificate, ampia oralità e assistenza giudiziaria (art. 246 cpv. 1 CPC).
Pregiudizio per la ricorrente: La procedura seguita dal Tribunale del lavoro costringe la ricorrente a difendersi contro la domanda riconvenzionale prima che ne sia chiarita l'ammissibilità e a…