Fatti

L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti della città di Zurigo (KESB) ha istituito in data 28 febbraio 2019, sulla base di una segnalazione di pericolo presentata dal figlio [D.] , per [B.] (ricorrente, padre) una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 394 in combinato disposto con l'art. 395 CC, e ha annotato che [A.] (ricorrente, moglie di [B.] ) non ha alcun diritto di rappresentanza ai sensi dell'art. 374 cpv. 2 e 3 CC. Il Consiglio distrettuale di Zurigo ha annullato tale decisione il 26 settembre 2019 su ricorso.

Su ricorso dei figli [D.] e [C.] (resistenti), il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, con decisione del 30 ottobre 2019, ha nuovamente disposto in via superprovvisionale una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, che ha limitato il 12 dicembre 2019. Con sentenza del 3 giugno 2020 (PQ190070-O/U) il Tribunale superiore ha sostituito il dispositivo del Consiglio distrettuale come segue: curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 394 in combinato disposto con l'art. 395 CC, con i compiti di rappresentare il ricorrente in questioni amministrative e finanziarie, di amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio, privandolo dell'accesso a tutti i valori patrimoniali ad eccezione di un conto in gestione autonoma ai sensi dell'art. 395 cpv. 3 CC; la curatrice deve informare i resistenti ogni due mesi o all'occorrenza sull'evoluzione dello stato di salute nonché sui contatti con autorità o altri terzi che vanno oltre i contatti quotidiani (n. 1c). È stato inoltre annotato che la moglie non ha un diritto di rappresentanza ai sensi dell'art. 374 cpv. 2 e 3 CC.

Il Tribunale superiore ha ammesso uno stato di debolezza ai sensi dell'art. 390 cpv. 1 n. 1 CC sulla base delle audizioni del 28 gennaio 2019 (KESB) e del 9 dicembre 2019, delle dichiarazioni della curatrice, di un certificato medico del 29 gennaio 2020 (capacità cognitive limitate per ragioni legate all'età) e delle informazioni del servizio Spitex. Il ricorrente non era più in grado, già al momento della celebrazione del matrimonio del 23 gennaio 2019, di disciplinare autonomamente le proprie questioni finanziarie, motivo per cui non si applica l'art. 374 CC. La figlia e il figlio sono stati esclusi come mandatari a causa dei rapporti familiari sconvolti; anche il figliastro non è stato designato, ma è stata nominata una persona neutrale.

La ricorrente (procedimento 5A_546/2020) e il ricorrente (procedimento 5A_547/2020) hanno presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale il 3 luglio 2020. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza, il ricorrente l'annullamento o, in via subordinata, il rinvio; entrambi chiedono la riunione dei procedimenti. I resistenti ([C.] e [D.] , rappresentati dall'avv. Damian Müller) hanno chiesto la reiezione. Il Tribunale superiore ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto

Il Tribunale federale ha riunito i procedimenti 5A_546/2020 e 5A_547/2020 per analogia all'art. 24 PC in combinato disposto con l'art. 71 LTF, in quanto sono diretti contro la stessa decisione tra le medesime parti. Il ricorso in materia civile è ammissibile quale rimedio contro una decisione finale di un'ultima istanza cantonale in una controversia non patrimoniale in materia di protezione dell'adulto (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6, art. 75, art. 90 LTF). La legittimazione della ricorrente è stata contestata dai resistenti; il Tribunale federale l'ha riconosciuta, poiché la ricorrente nella procedura cantonale chiedeva di fatto la reiezione del ricorso e soccombeva nel dispositivo con l'annotazione relativa all'art. 374 CC (art. 76 cpv. 1 LTF). La domanda puramente cassatoria è ammissibile in presenza di un provvedimento gravoso. Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); la descrizione appellatoria dei fatti da parte della ricorrente non è stata considerata.

Riguardo allo stato di debolezza (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), i ricorrenti hanno lamentato un accertamento incompleto dei fatti, in particolare perché non è stata disposta una perizia e perché gli accertamenti riguardano solo il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020. Il Tribunale federale ha respinto la censura: la perizia non è obbligatoria per l'istituzione di una curatela (art. 446 cpv. 2 CC), poiché l'autorità di protezione dell'adulto è un'autorità specializzata (art. 440 cpv. 1 CC); i ricorrenti non hanno fatto valere una mancanza di competenza specialistica. Le dichiarazioni risalgono fino al 28 gennaio 2019, dunque a pochi giorni dalla celebrazione del matrimonio, sicché sussisteva un sufficiente nesso temporale. La constatazione secondo cui il ricorrente, al momento della celebrazione, non era più in grado di provvedere ai propri interessi finanziari non è arbitraria; l'ufficio dello stato civile non è vincolato alla valutazione del giudice civile.

Quanto alla censura di violazione dell'art. 374 cpv. 1 CC: poiché per il Tribunale federale era vincolante che il ricorrente fosse incapace di discernimento già al momento della celebrazione del matrimonio, il diritto di rappresentanza legale della moglie decade. La censura di violazione dell'art. 166 CC (rappresentanza per i bisogni correnti) e dell'obbligo di motivazione non regge: il Tribunale superiore ha motivato in modo dettagliato la limitazione dell'accesso, e al ricorrente resta un conto in gestione autonoma.

Quanto alla censura di violazione dell'art. 388 CC (autodeterminazione),…