Fatti

Parti e oggetto del procedimento: Il gruppo IVA [A.] Holding AG (ricorrente, rappresentato dalla rappresentanza di gruppo [A.] Corporate Services AG) si oppone all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta sul valore aggiunto. Sono controverse le pretese d'imposta sul valore aggiunto per i periodi fiscali 2009-2013. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I, con sentenza del 26 ottobre 2020 (A-4487/2019, A-4488/2019).

Fatti: Il gruppo IVA è iscritto nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2005. Fa parte del gruppo la [B. AG] , che concludeva contratti ipotecari in nome proprio e vendeva i crediti ipotecari unitamente alle garanzie a portatori di rischio (fornitori di servizi finanziari). La cessione avveniva come cessione occulta e i debitori non venivano informati. Il rischio di perdita su crediti passava integralmente al portatore del rischio. I debitori continuavano a versare gli interessi ipotecari alla [B. AG] , la quale trasferiva il prezzo di trasferimento al portatore del rischio. La differenza (ritenuta) è stata dichiarata dalla [B. AG] come esente da imposta; l'AFC l'ha qualificata come corrispettivo imponibile per la gestione del credito (servicing).

Base contrattuale: Tre contratti: Mortgage Asset Transfer, Mortgage Pricing e Mortgage Servicing (del 9 aprile 2010). Secondo il n. 8.1 del contratto di servicing, alla [B. AG] spettava come corrispettivo la differenza tra il tasso d'interesse della clientela e il prezzo di trasferimento; non sussisteva alcun diritto a un ulteriore indennizzo. Il tasso d'interesse della clientela era composto dal prezzo di trasferimento, dal servicing fee e dall'originator fee. Il n. 13 disciplinava un indennizzo di 15 punti base in caso di disdetta.

Decisioni e istanza precedente: Con avvisi di tassazione del 16 ottobre 2015, l'AFC ha richiesto imposte supplementari (2009: Fr. 258'840.05; 2010: Fr. 119'915.65; 2011: Fr. 646'346.75; 2012: Fr. 422'865.05; 2013: Fr. 712'215.95). Dopo l'opposizione, con decisioni del 5 ottobre 2017 ha mantenuto le riprese. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto i ricorsi.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente chiede la nuova fissazione del debito d'imposta 2009 in Fr. 3'177'755.-- (conguaglio Fr. 127'267.--) e per il 2010-2013 in Fr. 18'708'362.-- (conguaglio Fr. 533'576.--). L'AFC chiede, a motivo della prescrizione, l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda il 2010 e per il resto la reiezione.

Diritto

Aspetti processuali: Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione finale del Tribunale amministrativo federale in una controversia in materia di IVA è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 LTF; art. 42 e art. 100 cpv. 1 LTF). Sebbene le rappresentanze di gruppo IVA non abbiano personalità giuridica, il Tribunale federale riconosce loro la capacità di essere parte (art. 89 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_91/2015, DTF 142 II 113). L'accertamento dei fatti può essere rettificato solo in caso di arbitrio (art. 9 Cost.) (art. 105 cpv. 2, art. 97 cpv. 1 LTF); per le censure di violazione della Costituzione vige un obbligo di motivazione e di sostanziazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF).

Diritto applicabile e prescrizione 2010: Per il 2009 si applica il vecchio diritto (LIVA 1999, con prescrizione assoluta di 15 anni secondo l'art. 49 cpv. 4 LIVA 1999), per il 2010-2015 il nuovo diritto (LIVA 2009; art. 112 cpv. 1 LIVA 2009). Secondo l'art. 42 cpv. 6 LIVA 2009, il credito d'imposta si prescrive in modo assoluto dieci anni dopo la scadenza del periodo fiscale; per il 2010 non era quindi più possibile alcun addebito successivo a partire dal 1° gennaio 2021, e il ricorso è pertanto da accogliere su questo punto (differenza Fr. 5'724.--). Il Tribunale federale nella DTF 144 II 273 e nella DTF 126 II 1 aveva giudicato la disparità di trattamento tra crediti di diritto anteriore e crediti di diritto nuovo come stridente e contraria alla parità di trattamento, e aveva colmato la lacuna mediante interpretazione giudiziale. Il chiaro tenore dell'art. 112 cpv. 1 periodo 2 LIVA 2009 consente però una deviazione solo se sussiste un motivo sostanziale (genesi, scopo, sistematica).

Nessuna riduzione teleologica per il 2009: I materiali mostrano che il legislatore intendeva principalmente impedire che crediti controversi di diritto anteriore si prescrivessero 'improvvisamente'. La disparità di trattamento derivante dalla riduzione del termine da 15 a dieci anni non è certamente priva di dubbi, ma riguarda solo pochi periodi fiscali (2006-2009) e non raggiunge il peso di un motivo sostanziale per una riduzione teleologica. Il credito d'imposta 2009 non è quindi prescritto.

Assoggettamento delle prestazioni di servicing 2011-2013: Secondo l'art. 18 cpv. 1 e l'art. 3 lett. c LIVA 2009, le prestazioni fornite a titolo oneroso sono imponibili. La vendita di crediti è esente secondo l'art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. c LIVA 2009; le prestazioni di servicing sono invece soggette all'imposta. Controverso è solo l'ammontare del corrispettivo riferibile al servicing. La base di calcolo è il corrispettivo effettivamente…