Art. 33 LIVA
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
1 Fatto salvo il cpv. 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
2 Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 cpv. 2 lettere a–c.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati106 citazioni
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2Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 200737 citazioni
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3Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)33 citazioni
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4Assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di una fondazione che gestisce un centro culturale; criterio del conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità31 citazioni
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5Nozione di sussidi e altri contributi di diritto pubblico; flussi finanziari tra servizi di una medesima collettività pubblica17 citazioni
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6Natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrwertsteuer27 citazioni
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19 citazioni
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17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.