Fatti
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale che ha confermato la detrazione dell'imposta precedente dell'ufficio amministrazione immobiliare di un comune per la costruzione di un nuovo municipio. L'AFC ha sostenuto che i fondi utilizzati per la costruzione dovessero essere qualificati come sovvenzioni o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA, il che avrebbe comportato una riduzione della detrazione dell'imposta precedente ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LIVA. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che i fondi messi a disposizione dell'ufficio amministrazione immobiliare per la costruzione del municipio non costituiscono sovvenzioni o contributi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA. Si trattava piuttosto di flussi di fondi interni allo stesso ente pubblico, che non generano entrate o uscite nel senso dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, tali flussi di fondi interni non comportano una riduzione della detrazione dell'imposta precedente ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LIVA.Legge
Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione come segue:Da un lato, dalla giurisprudenza emerge che le sovvenzioni e gli altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA sono elargizioni che costituiscono un'entrata per il beneficiario e sulle quali egli può disporre senza dover concedere diritti di partecipazione al donatore. Tuttavia, nei flussi di fondi interni allo stesso ente pubblico manca solitamente questo carattere di entrata.
Dall'altro lato, il Tribunale federale ha stabilito in precedenti sentenze che l'ambito di applicazione della riduzione della detrazione dell'imposta precedente ai sensi…