Art. 3 LSu

Definizioni

1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2 Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all’amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento:
  1. a. di compiti prescritti dal diritto federale;
  2. b. di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 2007
    · 28/07/2014 · 39 citazioni Riassunto
  2. 2
    Formalismo eccessivo
    · 30/01/2004 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nozione di sussidi e altri contributi di diritto pubblico; flussi finanziari tra servizi di una medesima collettività pubblica
    · 22/11/2022 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 20/06/1996 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato
    · 13/06/2023 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Aiuto sociale in caso di rimpatrio
    · 17/09/2012 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.