Fatti
Il doppio cittadino svizzero-brasiliano M. è rientrato in Svizzera come rimpatriato il 4 maggio 2008 ed è stato assistito dai servizi sociali della città di Zurigo. Il Cantone di Zurigo ha segnalato il caso di assistenza all'Ufficio federale di giustizia e ha richiesto il rimborso dei costi da parte della Confederazione per il periodo dal 4 maggio al 3 agosto 2008. L'Ufficio federale ha riconosciuto il suo obbligo di prestazione di principio, ma ha ridotto la fatturazione per l'affitto del mese di agosto 2008. Il Cantone di Zurigo ha presentato un ricorso contro questa riduzione.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 frase 1 della Legge federale sulle prestazioni di assistenza sociale agli svizzeri all'estero (LASE), la Confederazione deve rimborsare solo i costi di affitto pro rata temporis che riguardano i primi tre mesi dopo il rientro dello svizzero all'estero. Un approccio formale basato sulla data di pagamento comporterebbe che la Confederazione dovrebbe rimborsare i pagamenti che coprono il fabbisogno di assistenza sociale per un periodo molto più lungo. Ciò, tuttavia, sarebbe in contrasto con lo scopo e la finalità della disposizione, che limita espressamente il rimborso dei costi da parte della Confederazione a "non…