Art. 2 LSu

Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2 Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3 Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4 Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
  1. a. alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all’articolo 19 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
  2. b. alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all’estero.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Aiuto sociale in caso di rimpatrio
    · 17/09/2012 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu
    · 03/07/2018 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 20/06/1996 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Assunzione della differenza dei costi in caso di cura ospedaliera di un richiedente l'asilo fuori Cantone (art. 20b della legge sull'asilo; art. 41 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie)
    · 26/08/1998 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.