Art. 2 LSu
Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2 Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3 Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4 Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
- a. alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all’articolo 19 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
- b. alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all’estero.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Aiuto sociale in caso di rimpatrio10 citazioni
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2Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu6 citazioni
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35 citazioni
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4Assunzione della differenza dei costi in caso di cura ospedaliera di un richiedente l'asilo fuori Cantone (art. 20b della legge sull'asilo; art. 41 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni
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8 citazioni22/02/2010 · 8 citazioni de
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.