Art. 16 LSu

Forma giuridica

1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
  1. a. l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b. occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito.
3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4 Le prestazioni destinate a un gran n. di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Passi che la SEM deve seguire quando prospetta di sospendere il versamento di indennità forfettarie in applicazione dell'art. 89b cpv. 2 LAsi
    · 22/02/2024 · 0 citazioni
  2. 2
    Aiuto sociale in caso di rimpatrio
    · 17/09/2012 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assunzione della differenza dei costi in caso di cura ospedaliera di un richiedente l'asilo fuori Cantone (art. 20b della legge sull'asilo; art. 41 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie)
    · 26/08/1998 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.