Art. 22 LIVA

Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta

1 Fatto salvo il cpv. 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto.
2 L’opzione è esclusa per:
  1. a. le prestazioni di cui all’articolo 21 cpv. 2 numeri 18, 19 e 23;
  2. b. le prestazioni di cui all’articolo 21 cpv. 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni formali che permettono di ottenere un'opzione giuridicamente corretta per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta sul valore aggiunto (qui: contributi relativi a un torneo in un club di golf)
    · 10/10/2014 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)
    · 29/08/2016 · 27 citazioni Riassunto
  3. 3
    Deducibilità dell'IVA su future spese di demolizione sottoposte all'imposta precedente, oggetto di una decisione di accertamento
    · 13/09/2022 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione di sussidi e altri contributi di diritto pubblico; flussi finanziari tra servizi di una medesima collettività pubblica
    · 22/11/2022 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.