Art. 22 LIVA
Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta
1 Fatto salvo il cpv. 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto.
2 L’opzione è esclusa per:
- a. le prestazioni di cui all’articolo 21 cpv. 2 numeri 18, 19 e 23;
- b. le prestazioni di cui all’articolo 21 cpv. 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizioni formali che permettono di ottenere un'opzione giuridicamente corretta per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta sul valore aggiunto (qui: contributi relativi a un torneo in un club di golf)31 citazioni
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2Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)27 citazioni
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3Deducibilità dell'IVA su future spese di demolizione sottoposte all'imposta precedente, oggetto di una decisione di accertamento8 citazioni
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4Nozione di sussidi e altri contributi di diritto pubblico; flussi finanziari tra servizi di una medesima collettività pubblica3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni
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11 citazioni
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.