Fatti

L'Ufficio regionale di collocamento (OSRev) di Gelterkinden ha sospeso l'intimato (nato nel 1982) dal diritto alle indennità con decisione del 25 giugno 2019, per il rifiuto di un lavoro ragionevolmente esigibile, per 32 giorni. L'Ufficio per l'industria, l'artigianato e il lavoro (KIGA) di Basilea Campagna ha respinto l'opposizione con decisione su opposizione del 29 novembre 2019.

Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la decisione su opposizione con sentenza del 12 giugno 2020. Il KIGA di Basilea Campagna ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione cantonale e di confermare la sospensione, in via subordinata di adeguare il numero dei giorni di sospensione, in via ulteriormente subordinata di esaminare una sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

All'origine vi era il collocamento tramite la [B. AG] (consulente per il collocamento [C.] ). L'intimato, nelle e-mail del 1° e del 19 aprile 2019, ha espresso preferenze per un'attività nel settore sociale anziché come giardiniere paesaggista, si è mostrato insofferente riguardo alle indicazioni sugli appuntamenti e ha scritto che presso alcune aziende non lavorerebbe ‘per nessun denaro al mondo’. Non esisteva un'offerta di lavoro concreta né un contratto di lavoro. Il collocamento non si è concretizzato.

L'istanza precedente ha escluso la fattispecie dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, per mancanza di un'offerta di lavoro concreta e per la mancanza di esigibilità di tale offerta. Il ricorrente ha riconosciuto l'assenza di un'offerta concreta, ma ha censurato un'interpretazione errata della fattispecie come clausola residuale e come fattispecie di pericolo. Era controverso se la sospensione fosse stata revocata a ragione.

Diritto

L'assicurata persona deve, ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 e 3 LADI, intraprendere tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. La violazione di tali obblighi è sanzionata mediante sospensioni ai sensi dell'art. 30 LADI, che costituiscono una limitazione della responsabilità e sono soggette ai principi di legalità, proporzionalità e colpevolezza. L'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, quale fattispecie residuale, comprende le violazioni colpevoli delle prescrizioni di controllo e delle istruzioni e, secondo la giurisprudenza, non presuppone un nesso di causalità, ma è sufficiente un rischio di danno.

Il rifiuto di un lavoro ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI in combinazione con l'art. 45 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. b OADI (31-60 giorni di sospensione) presuppone che all'assicurato sia offerto un posto concreto e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 16 LADI. L'esigibilità deve in linea di principio essere esaminata prima della sanzione. La giurisprudenza interpreta, è vero, ampiamente la fattispecie, ma finora l'ha sempre applicata con riguardo a un'offerta di lavoro concreta ed esigibile.

In caso di collocamento tramite consulenti per il collocamento o uffici di lavoro temporaneo, di regola viene inizialmente stipulato un contratto quadro di collocamento, che non fa sorgere un obbligo di lavoro. La semplice iscrizione presso uffici di collocamento non costituisce un'attività personale di ricerca di lavoro sufficiente, e gli sforzi di collocamento del consulente non valgono come sforzi personali di ricerca di lavoro dell'assicurato (art. 26 cpv. 1 OADI). Un'estensione della fattispecie ai contatti con un consulente per il collocamento in assenza di un'offerta concreta non trova appoggio nel tenore della legge e non sarebbe appropriata, in considerazione della sanzione incisiva.

Anche come clausola residuale, l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non è adempiuto. Il…