Fatti
Parti e istanze: La [B. AG] con sede a [U.] (convenuta) è una società anonima. Azionisti sono [A.] (ricorrente) con il 48.33 % e [C.] con il 51.67 %.
Svolgimento della procedura:
- Il 28 maggio 2019 il ricorrente ha presentato alla Corte cantonale di Zugo un'istanza nella procedura sommaria, chiedendo essenzialmente la nomina di un commissario per difetti organizzativi (art. 731b CO).
- Con decisione del 21 gennaio 2020 il giudice unico della Corte cantonale ha respinto l'istanza. Ha nominato [C.] quale membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale e ha confermato la [D. AG] quale ufficio di revisione, in ciascun caso per una durata minima di un anno.
- Il Tribunale d'appello del Cantone di Zugo, II Sezione civile, ha respinto l'appello con sentenza del 10 giugno 2020 (Z2 2020 6).
- Il ricorrente ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile, chiedendo la nomina di un commissario nonché la concessione dell'effetto sospensivo. Con ordinanza presidenziale del 18 agosto 2020 non è stato concesso l'effetto sospensivo. Non sono state richieste determinazioni.
Oggetto della lite: Difetto organizzativo ai sensi dell'art. 731b CO; nomina di un commissario contro la conferma degli organi esistenti da parte del giudice.
Accertamenti delle istanze precedenti: Sussistevano difetti organizzativi, poiché alla società mancavano sia membri del Consiglio di amministrazione validamente eletti sia un ufficio di revisione validamente eletto. Anziché nominare un commissario, si giustificava l'insediamento di [C.] e la conferma della [D. AG] .
Censure del ricorrente: (a) [C.] si troverebbe in conflitto di interessi e non sarebbe indipendente a causa di un procedimento penale in corso (falsità in documenti, gestione infedele e/o appropriazione indebita), in cui la società figura come danneggiata; (b) l'ufficio di revisione non sarebbe indipendente, poiché avrebbe consapevolmente redatto documenti falsi (art. 251 CP).
Diritto
Criterio di esame: Il Tribunale federale esamina solo le violazioni del diritto (art. 95 e 96 LTF) ed è vincolato all'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo che esso sia manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve confrontarsi in modo circostanziato con i considerandi dell'istanza precedente (art. 42 cpv. 2 LTF). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili solo nella misura in cui la decisione dell'istanza precedente vi dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF).
Potere d'apprezzamento in caso di difetti organizzativi: Le misure menzionate nell'art. 731b cpv. 1bis CO non sono esaustive. Il giudice dispone, come nell'azione di scioglimento (art. 736 n. 4 CO), di un considerevole margine di manovra. Il Tribunale federale interviene con riserbo nelle decisioni di apprezzamento, in particolare quando principi riconosciuti sono stati violati senza motivo, sono stati considerati fatti non ammissibili, circostanze da osservare necessariamente sono state trascurate oppure la decisione è manifestamente iniqua o chiaramente ingiusta.
Conflitto di interessi di [C.] : Un conflitto di interessi può determinare un difetto organizzativo solo in circostanze eccezionali, ossia quando tutti i membri del Consiglio di amministrazione perseguono interessi contrapposti e non possono più rappresentare in modo indipendente gli interessi della società. Il ricorrente non ha esposto con precisione quale ruolo rivesta la società nel procedimento penale e perché [C.] , quale unico membro del Consiglio di amministrazione, sarebbe incapace di funzionare. La mera affermazione di un'«inconciliabile collisione di interessi» non basta. Pertanto è irrilevante se il procedimento penale sia stato effettivamente aperto. Inoltre il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni dell'istanza precedente a favore di [C.] , come la sua lunga esperienza, la conoscenza dei partner contrattuali e la capacità di agire immediatamente.
Indipendenza dell'ufficio di revisione: Il ricorrente non ha dimostrato che la decisione di apprezzamento…