Fatti

Parti e procedura: Ricorrente è la [A. GmbH] , quale titolare dell'omologazione del medicamento [B.] (principio attivo [C.] ), non più protetto da brevetto, che dal xxx figura nell'elenco delle specialità (ES) e serve al trattamento di [E.] . Resistente è l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale (sentenza del 6 maggio 2020, C-6087/2018), che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'UFSP. Oggetto della lite è l'assicurazione malattie, in concreto il riesame periodico delle condizioni di ammissione secondo l'ES.

Fatti: L'UFSP ha sottoposto [B.] al riesame periodico triennale e ha richiesto dati su efficacia, appropriatezza ed economicità, in particolare sul confronto terapeutico (CT) e sul confronto dei prezzi con l'estero (CPE). La ricorrente ha posto a confronto con il medicamento il preparato [D.] (principio attivo [G.] ), già scaduto dalla protezione brevettuale, e ha preso come base la confezione più piccola non destinata alla titolazione ([B.] Caps xxx mg xxx St; [D.] Kaps xxx mg xxx St). L'UFSP ha invece considerato la confezione più piccola disponibile di xxx compresse da xxx mg, che secondo l'informazione professionale potrebbe servire anche come dose di mantenimento. Non essendo stata raggiunta un'intesa, l'UFSP ha determinato i prezzi al pubblico e ha disposto una riduzione di xxx % con effetto dal xxx.

Conclusioni: Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ha chiesto la riduzione del prezzo di fabbrica (PF) e del prezzo al pubblico (PP), in via subordinata il rinvio per un nuovo calcolo. L'UFSP ha chiesto la reiezione del ricorso.

Questione litigiosa: Se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale confermando il CT effettuato dall'UFSP sulla base di [B.] xxx mg (confezione di xxx compresse), in particolare se tale concentrazione di dose e tale confezione servano esclusivamente all'inizio della terapia come confezione di titolazione e non consentano quindi un confronto adeguato.

Informazione professionale: [B.] è assunto all'inizio della terapia con xxx mg al giorno; dopo tre-sette giorni la dose può essere aumentata a xxx mg al giorno (eventualmente), se necessario fino a una dose massima di xxx mg. La terapia a lungo termine si situa tra xxx e xxx mg, con una dose di mantenimento media di xxx mg. [D.] è assunto con una dose iniziale di xxx mg, la dose di mantenimento di xxx fino a xxx mg è ripartita in tre dosi singole.

Diritto

Criterio di esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina di regola soltanto le censure sollevate (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 141 V 234 consid. 1). L'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente vincola il Tribunale federale, salvo che sia manifestamente inesatto o risulti da una violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2, art. 97 cpv. 1 LTF). I criteri EAE (art. 32 cpv. 1 LAMal) e il riesame periodico (art. 32 cpv. 2 LAMal) costituiscono il quadro giuridico, così come il principio di economicità (art. 43 cpv. 6 LAMal) e l'ES (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal).

Verifica di economicità e CT: L'economicità è valutata mediante il CPE e il CT, ponderati in parti uguali (art. 65b OAMal, cpv. 2 lett. a e b, cpv. 5). Il CT è un confronto indiretto costi-benefici con medicamenti impiegati per il trattamento della stessa malattia (art. 65b cpv. 4bis OAMal; DTF 142 V 26 consid. 5.3). Determinante è di regola l'omologazione, rispettivamente l'informazione professionale. Il concetto di gamma designa le diverse concentrazioni di dose e dimensioni di confezione di un medicamento; per ogni gamma è effettuato un CPE e un CT separati (manuale ES, n. E 1.3). Nella scelta dei medicamenti di confronto l'UFSP dispone di un ampio margine di apprezzamento; occorre verificare se questo sia stato esercitato in modo appropriato (DTF 143 V 369 consid. 5.3.3).

Base di confronto determinante: Secondo l'art. 65d cpv. 3 OAMal e l'art. 34f OPre, il CT è effettuato sulla base della confezione più piccola e della posologia più bassa, salvo che ciò non consenta un confronto adeguato a causa di posologie differenti all'inizio della terapia o di dimensioni di confezione differenti. Confezioni più grandi e concentrazioni di dose più elevate presentano spesso maggiorazioni di prezzo, il che porta a distorsioni. Le eccezioni riconosciute sono: (1) la confezione/posologia più piccola è utilizzata per un medicamento di confronto solo all'inizio della terapia (titolazione); (2) la posologia più piccola serve solo a una riduzione della dose definita nell'informazione professionale o al trattamento di specifici gruppi di pazienti con comorbidità; (3) un medicamento di confronto non è offerto in alcuna piccola confezione.

Applicazione al caso: Pacificamente non entra in linea di conto la terza eccezione. Anche la seconda eccezione non sussiste, poiché la ricorrente non l'ha sostanziata. Resta da esaminare la prima eccezione, ossia se [B.] xxx mg serva solo alla titolazione. L'informazione professionale parla soltanto di un eventuale ('evtl.') aumento della dose a xxx mg al…