Art. 65b OAMal
Valutazione dell’economicità: principio
1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico desiderato.
2 L’economicità di un medicamento è valutata come segue:
- a. sulla base di un confronto con il prezzo medio di altri medicamenti per il trattamento della stessa malattia (confronto terapeutico trasversale);
- b. sulla base di un confronto con la media dei prezzi dello stesso medicamento praticati in Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero).
3 Per la determinazione del prezzo considerato economico sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno i prezzi determinati come indicato al cpv. 2 lettere a e b.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riesame ogni tre anni delle condizioni d'ammissione nell'elenco delle specialità; costituzione di un gruppo di riferimento in caso di confronto terapeutico172 citazioni
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2Riesame ogni tre anni delle condizioni d'ammissione nell'elenco delle specialità167 citazioni
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3Valutazione dell'economicità dei generici e importo dell'aliquota percentuale dei medicamenti129 citazioni
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4Costituzione di un gruppo di riferimento nel quadro di un confronto terapeutico (CT)101 citazioni
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5Confronto con i prezzi praticati all'estero; margine di tolleranza con il prezzo di fabbrica medio dei paesi di riferimento42 citazioni
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6Costituzione di un gruppo di riferimento nel quadro di un confronto terapeutico trasversale (CT); determinazione della dose media di mantenimento37 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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130 citazioni
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84 citazioni
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81 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.