Fatti

La società A. AG ha richiesto l'ammissione illimitata del farmaco C. nell'elenco delle specialità (SL) a determinati prezzi al pubblico. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha rifiutato la concessione di una tolleranza del 5% sul prezzo medio di fabbrica dei Paesi di riferimento. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione. Il Tribunale federale ha confermato la decisione. Ha affermato che per un farmaco inizialmente ammesso in modo limitato e successivamente ammesso in modo illimitato nell'SL, in base all'interpretazione delle disposizioni pertinenti, non sussiste alcun diritto alla concessione di una tolleranza nell'ambito dell'esame dell'economicità per l'ammissione illimitata. La situazione di un farmaco ammesso in modo limitato si differenzia da quella di un farmaco ammesso in modo illimitato nel riesame triennale delle condizioni di ammissione, in quanto per quest'ultimo viene effettuato un adeguamento del prezzo, mentre per il primo il prezzo deve ancora essere determinato. Pertanto, è giustificato trattare C. in modo diverso rispetto ai farmaci già elencati nell'SL. Inoltre, il mancato riconoscimento della tolleranza non viola né il principio di uguaglianza giuridica né la libertà economica. C. non si trovava nella stessa situazione iniziale di un farmaco ammesso in modo illimitato nel riesame triennale. Inoltre, l'assicurazione sociale in quanto tale è ampiamente sottratta alla libertà economica, quindi la ricorrente non è giuridicamente limitata in un'attività protetta dalla…