Fatti

La resistente, la [B. GmbH] in liq., con sede in Germania, operava nel commercio di strumenti finanziari. Dal 11 giugno 2011 esisteva una succursale a [V.] (Svizzera). Il ricorrente era cofondatore e socio con una partecipazione di circa il 9% (terzo maggiore azionista), nonché Senior Trader risp. Senior Portfolio Manager. Inizialmente era assunto con un contratto di lavoro tedesco, che durante il distacco in Svizzera era sospeso, e dal 15 giugno 2011 con un contratto di lavoro svizzero.

Dopo la delibera di scioglimento della società con effetto al 1° gennaio 2014, la datrice di lavoro disdisse il contratto svizzero con effetto alla fine di settembre 2013 e liberò il lavoratore dal 1° giugno 2013. Il lavoratore a sua volta disdisse con effetto al 30 settembre 2013; la validità di tale disdetta era controversa.

Il 16 maggio 2014 il lavoratore promosse azione dinanzi al Tribunale distrettuale di Höfe per diverse pretese, in particolare bonus 2012 e 2013, retribuzione per la liberazione dal lavoro, saldo escrow, indennità per lavoro straordinario, per lavoro supplementare e per vacanze. Con decisione parziale del 30 gennaio 2018 il Tribunale distrettuale riconobbe un'indennità per vacanze dal contratto tedesco di EUR 10'989.-- lordi e respinse le altre domande; il bonus 2013 e il saldo escrow furono valutati separatamente. Il Tribunale cantonale di Svitto, su appello, annullò solo la decisione parziale concernente la retribuzione per la liberazione dal lavoro e rinviò la causa limitatamente a tale punto; per il resto respinse l'appello. Con ricorso in materia civile il lavoratore chiese l'annullamento della sentenza cantonale, nella misura in cui l'appello era stato respinto. Il Tribunale federale respinse il ricorso, nella misura in cui era ammissibile.

Questioni controverse erano in particolare: la separazione del procedimento (art. 125 lett. b CPC) e il diritto di essere sentito; l'indennità per lavoro straordinario e per lavoro supplementare (art. 321c CO, art. 13 LL, art. 3 lett. d LL); il bonus 2012, compresa l'errata valutazione di un titolo di borsa e l'overhead personalizzato; l'indennità per vacanze dal rapporto di lavoro svizzero e tedesco (art. 329c, 329d CO); l'ammissibilità dei nova nella replica alla duplica (art. 229 CPC).

Diritto

Il ricorso in materia civile contro la decisione parziale è ammissibile (art. 91 lett. a LTF), poiché le pretese cumulate oggettivamente possono essere valutate indipendentemente. La separazione del procedimento secondo l'art. 125 lett. b CPC è una disposizione facoltativa rientrante nel potere di apprezzamento del giudice e, per ragioni di economia processuale, era ammissibile, dato che solo per il bonus 2013 e per il saldo escrow era necessaria un'ampia assunzione di prove. Un'audizione delle parti prima della decisione parziale non era necessaria, poiché il diritto di essere sentito riguarda in linea di principio solo i fatti (iura novit curia) e il ricorrente doveva aspettarsi la separazione.

La precedente istanza ha tuttavia violato il diritto di essere sentito, respingendo l'indennità per lavoro straordinario e per lavoro supplementare senza pronunciarsi sull'applicabilità della legge sul lavoro (LL) e senza trattare la censura relativa al lavoro supplementare. Un rinvio sarebbe però un inutile formalismo, poiché il Tribunale federale può esaminare gli accertamenti determinanti e questi sono idonei a valutare l'applicabilità della LL.

Per i dipendenti con funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 321c CO sussiste un diritto all'indennità per lavoro straordinario solo in caso di compiti aggiuntivi oltre gli obblighi contrattuali o in caso di prestazione generale di lavoro straordinario da parte del personale. Il lavoro supplementare secondo l'art. 12 segg. LL con un supplemento del 25% secondo l'art. 13 LL è obbligatorio, ma non si applica ai lavoratori con funzione dirigenziale superiore (art. 3 lett. d LL). Determinante è il rapporto di lavoro effettivamente vissuto, non i titoli o le denominazioni contrattuali. La precedente istanza non ha confuso a torto questioni di fatto e di diritto in una valutazione complessiva; le censure del ricorrente concernenti i fatti non soddisfacevano il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF), poiché egli opponeva una propria visione alle constatazioni non arbitrarie.

Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorrente, in qualità di socio con una partecipazione del 9%, con attività autonoma, influenza sulla regolamentazione dei bonus e sulla costituzione della succursale, posizione di fiducia e reddito fortemente legato al risultato, esercitasse una funzione dirigenziale superiore ai sensi dell'art. 3 lett. d LL e dell'art. 9 ArgV 1. Egli è quindi escluso dalla tutela del regime del lavoro supplementare; di conseguenza non sussiste neppure un diritto all'indennità per lavoro straordinario come dirigente ai sensi dell'art. 321c CO, poiché non era stato convenuto un orario di lavoro fisso.

Quanto al bonus 2012, le censure sono rimaste infondate: l'errata valutazione del titolo di borsa nella relazione annuale non ha inciso sul calcolo del bonus,…