Fatti
Con decisione del 22 marzo 2019, il Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone di Ginevra ha rilasciato alla società [P. SA] un permesso di costruire per un complesso abitativo a schiera di nove alloggi al 5, chemin de la Boule, sui fondi n. 11'680 e 10'637 del Comune di Confignon, di proprietà di [R.Q.] e [Q.Q.] .
Diversi vicini ([C.B.] e consorti) hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di primo grado (TAPI), ricorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale il 9 maggio 2019.
Con atto del 25 maggio 2019, l'associazione ricorrente ha chiesto di intervenire a fianco dei vicini. Essa criticava il carattere massiccio del progetto rispetto all'edificato esistente, essendo il pendio meridionale classificato come zona viticola protetta secondo il piano direttore comunale del 2006.
Con decisione del 12 settembre 2019, il TAPI ha dichiarato irricevibile la domanda di intervento. Ha ritenuto che l'associazione non fosse toccata direttamente (art. 60 lett. b LPAn-GE) e che non potesse richiamarsi all'art. 60 lett. e LPAn-GE né all'art. 145 cpv. 3 LCI, poiché i suoi statuti non si dedicavano esclusivamente, per puro ideale, alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente, ma miravano anche alla difesa degli interessi dei propri membri. Essa non faceva valere alcun ricorso corporativo.
Con sentenza del 19 maggio 2020 (ATA/499/2020), la Camera amministrativa della Corte di giustizia ha respinto il ricorso dell'associazione. Ha giudicato che la decisione del TAPI non violava il diritto di essere sentiti e ha confermato che l'associazione, la quale difende anche gli interessi dei propri membri, non poteva richiamarsi all'art. 145 cpv. 3 LCI.
L'associazione ricorrente chiede al Tribunale federale, in via principale, di annullare la sentenza cantonale, di dichiarare ricevibile la sua domanda di intervento e di riconoscerle la qualità di parte; in via subordinata, chiede il rinvio della causa. Chiede inoltre l'effetto sospensivo, accordato con ordinanza presidenziale del 24 settembre 2020. La Corte di giustizia si rimette al giudizio del Tribunale, l'autorità edilizia e la società [P. SA] nonché i proprietari concludono per la reiezione, e i vicini si rimettono al giudizio del Tribunale.
Questione principale: l'associazione poteva vedersi riconoscere la legittimazione a intervenire ai sensi dell'art. 147 LCI e dell'art. 145 cpv. 3 LCI, pur essendo i suoi statuti volti anche alla difesa degli interessi dei propri membri, e la sentenza cantonale viola il diritto di essere sentiti, il divieto dell'arbitrio, la parità di trattamento o la garanzia di accesso al giudice.
Diritto
Quanto alla ricevibilità, il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è aperto contro una sentenza cantonale finale che nega la legittimazione a intervenire in prima istanza in una causa di diritto pubblico delle costruzioni. La ricorrente ha un interesse degno di protezione a che sia decisa la legittimazione a intervenire allo stadio cantonale di prima istanza (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso è quindi ricevibile.
Quanto al diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale ricorda che la motivazione può essere implicita e che non è necessario trattare tutti i mezzi. Le spiegazioni della Corte di giustizia, che hanno permesso alla ricorrente di contestare la decisione con cognizione di causa, soddisfano tale esigenza. Essa ha inoltre esaminato la sentenza ATA/824/2014 invocata, sicché un'eventuale violazione commessa dal TAPI è stata sanata, poiché la Corte di giustizia disponeva di pieno potere d'esame. La censura è respinta.
Nel merito, il ricorso non può essere proposto per violazione del diritto cantonale in quanto tale (art. 95 LTF), ma la falsa applicazione del diritto cantonale può costituire una violazione del diritto federale, in particolare l'arbitrio (art. 9 Cost.). Secondo l'art. 147 LCI e l'art. 60 LPAn-GE, la legittimazione a intervenire presuppone la legittimazione a ricorrere; l'art. 145 cpv. 3 LCI riserva quest'ultima alle associazioni d'importanza cantonale o attive da più di tre anni che si dedicano per puro ideale allo studio della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, dei monumenti, della natura o dei siti. Non è contestato che l'associazione non soddisfi le condizioni di una legittimazione diretta, né quelle di un ricorso corporativo, né dell'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF, per…