Fatti

La controversia riguarda un'operazione immobiliare su particelle del comune di [U.] , sulle quali la società [MM. SA] ha fatto costruire un complesso di diciassette chalet e un parcheggio sotterraneo. Le particelle sono state sottoposte al regime della proprietà per piani (PPP), con venti quote costituite mediante atti notarili del 27 dicembre 2006. La società [MM. SA] ha successivamente venduto le unità di piano e concluso tre contratti di appalto generale con [C1. SA] , nonché diversi atti addizionali.

Il 9 maggio 2011, [MM. SA] ha contestato il conteggio finale dell'appaltatore generale, in particolare la voce 'Sistemazioni esterne' dell'atto addizionale n. 10. Il 17 giugno 2011, su richiesta di [C1. SA] , il Giudice del distretto di Sierre ha ordinato l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori per un importo di 4'660'351 fr. 35, ripartita tra le quote di PPP. Con decisione del 29 marzo 2012, confermata il 26 giugno 2012 dal Tribunale cantonale del Vallese, tale annotazione è stata mantenuta e è stato fissato un termine al 1° novembre 2012 per richiedere l'iscrizione definitiva.

Il 1° novembre 2012, [C1. SA] ha promosso azione di iscrizione definitiva. Essa è stata sostituita da [C. SA] a seguito della ripresa del suo attivo e passivo. Alcune quote di PPP sono state vendute nel corso del processo, e i nuovi comproprietari hanno proseguito l'istanza. Con decisione del 25 marzo 2014, il Giudice di distretto ha ammesso la chiamata in causa di [E.] contro [D.] , ex proprietario.

Con decisione del 22 agosto 2017, il Giudice di distretto ha respinto l'azione di iscrizione definitiva, ordinato la cancellazione delle annotazioni e respinto l'azione di pagamento di [E.] contro [D.] . Con sentenza del 27 febbraio 2020, la Corte civile II del Tribunale cantonale del Vallese ha accolto l'appello di [C. SA] , respinto le obiezioni di difetto di legittimazione attiva, di inosservanza del termine di convalida e di perenzione (art. 839 cpv. 2 aCC), e rinviato la causa al Giudice di distretto. Quest'ultimo deve esaminare se il termine valga per tutti i lavori sui due fondi (particelle n. 652 e 658), questione dell'unità funzionale dei contratti, quindi accertare il credito personale di [C. SA] e l'eventuale credito di [E.] contro [D.] al fine di fissare la somma garantita dal pegno.

I ricorrenti, [A. SA] e [B.] (5A_300/2020), [D.] (5A_305/2020), nonché diversi comproprietari rappresentati dal medesimo avvocato (5A_306/2020), hanno proposto ciascuno un ricorso in materia civile al Tribunale federale, con domanda di effetto sospensivo accordata con ordinanze presidenziali del 29 maggio 2020. Non è stata richiesta alcuna determinazione sul merito. Il Tribunale federale ha riunito le tre cause.

Questione centrale: la decisione cantonale di rinvio è una decisione incidentale ammissibile secondo l'art. 93 LTF, in particolare alla luce della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (decisione finale immediata che evita una procedura probatoria lunga e costosa)?

Diritto

I tre ricorsi impugnano la medesima decisione, si fondano sugli stessi fatti e oppongono le stesse parti; sono riuniti per economia processuale (art. 24 PC applicabile per rinvio dell'art. 71 LTF). Sono in linea di principio ammissibili alla luce degli art. 100 cpv. 1, 42 cpv. 1, 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b, 75 e 76 LTF, essendo il valore litigioso pari alla soglia legale.

La decisione impugnata annulla una sentenza di rigetto dell'azione di iscrizione definitiva e rinvia la causa all'autorità inferiore. Essa non pone fine al procedimento e costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Non vertendo né sulla competenza né sulla ricusazione (art. 92 LTF), è impugnabile solo se sono adempiute le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a o lett. b LTF. Secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, altrimenti può essere impugnata unitamente alla decisione finale, nella misura in cui influisce sul suo contenuto.

La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF presuppone cumulativamente che il Tribunale federale possa emanare egli stesso una decisione finale riformando la decisione impugnata, e che l'accoglimento del ricorso eviti una procedura probatoria lunga e costosa, la quale deve discostarsi notevolmente dai processi abituali (audizione di alcune parti o testimoni, produzione di documenti, no). Spetta al ricorrente dimostrare tali condizioni, indicando le questioni di fatto controverse e le prove da assumere. Questa condizione deve essere applicata in modo restrittivo.

Nel caso di specie, la prima condizione è adempiuta: l'accoglimento dei ricorsi comporterebbe il rigetto della domanda di iscrizione definitiva e…