Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: La Von Roll Holding AG (convenuta, ricorrente) e la vonRoll infratec (investment) ag (attrice, ricorrente incidentale), entrambe società del gruppo Von Roll, controvertono sull'uso dell'elemento di segno 'Von Roll'. Istanza precedente era la Corte suprema del Cantone di Soletta, Camera civile, che con sentenza del 4 febbraio 2020 (ZKEIV.2019.1) ha accolto le domande dell'attrice.

Base contrattuale: Con contratto di compravendita del 9 aprile 2003 la Von Roll Holding AG ha venduto le azioni dell'odierna vonRoll infratec (holding) ag comprensive delle partecipazioni. Nell'art. 14 è stato convenuto che il gruppo Infratec resta autorizzato a utilizzare nella ragione sociale l'elemento 'Von Roll' con un'aggiunta individualizzante e a usare 'Von Roll' in relazione ai prodotti. La Von Roll Holding AG ha acconsentito a che VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC e VON ROLL CASTING fossero tutelati come marchi denominativi e/o figurativi. Nella transazione giudiziale del 7 settembre 2006 (Tribunale distrettuale di Thal-Gäu), che 'conferma, precisa e integra' il contratto di compravendita, è stato riconosciuto al gruppo Infratec il diritto di utilizzare 'vonRoll' esclusivamente con le aggiunte 'infratec', 'hydro', 'casting' e 'itec' come ragione sociale e/o marchio e di farli tutelare; inoltre sono state ammesse aggiunte come 'hy', 'rohr', 'pipes', 'tubi', 'valves' ecc. I marchi non conformi dovevano essere cancellati.

Situazione dei marchi: La Von Roll Holding AG è titolare dei marchi denominativi 'VON ROLL' (n. 539404 risp. 305935) e 'VON ROLL ENERGY' (n. 622580). La vonRoll infratec (investment) ag ha depositato il 20 ottobre 2017 diversi marchi denominativi/figurativi (tra cui n. 716228 VONROLL CASTING, n. 718039 VONROLL HYDRO, n. 718040 VONROLL ITEC, n. 718512 e 718513 VONROLL INFRATEC), in parte con il cosiddetto logo del coperchio di pozzetto. La Von Roll Holding AG ha proposto sette opposizioni presso l'IGE; la procedura di opposizione è stata sospesa a tempo indeterminato.

Domande dell'attrice: L'attrice ha chiesto di accertare giudizialmente che i suoi marchi non violano i marchi denominativi della convenuta e non ostano alla loro registrazione (sette domande di accertamento). La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, in via subordinata il rinvio; l'istanza precedente ha accolto la domanda.

Argomenti della ricorrente: Violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 53 CPC), divieto di arbitrio (art. 9 Cost.), mancanza di interesse all'accertamento (art. 59 cpv. 2 lett. a, art. 88 CPC, art. 52 LPM), violazione dell'art. 14 LPM, interpretazione errata del contratto (art. 18 cpv. 1 CO, art. 2 cpv. 1 CC) nonché violazione dell'art. 3 LPM per aver disconosciuto i diritti di priorità.

Diritto

Ammissibilità e cognizione: Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso in materia civile contro una decisione dell'autorità cantonale superiore quale unica istanza (art. 72, 75 cpv. 2 lett. a, 74 cpv. 2 lett. b LTF) e la ritiene data. Applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma è vincolato al principio della allegazione delle censure; le censure di diritti fondamentali e di arbitrio devono essere motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). I fatti accertati vincolano il Tribunale federale, salvo che siano manifestamente inesatti (art. 105 cpv. 1, 97 cpv. 1 LTF). Le esposizioni dei fatti divergenti contenute nel ricorso non vengono prese in considerazione.

Censure di violazione del diritto di essere sentito e di arbitrio: La censura di violazione del diritto di essere sentito per scarsa densità di motivazione, asserita mancata considerazione di argomenti e mancanza di un ordine probatorio (art. 154 CPC) non regge, poiché l'autorità non deve confutare tutte le posizioni delle parti e la motivazione è comprensibile. Anche le censure relative al logo del coperchio di pozzetto e alla valutazione delle prove risultano infondate: la ricorrente non dimostra arbitrio, ma si limita a esporre la propria visione delle prove.

Interesse all'accertamento (art. 88 CPC, art. 52 LPM, art. 59 cpv. 2 lett. a CPC): L'azione di accertamento presuppone un interesse degno di protezione rilevante, che può anche essere di natura fattuale, qualora i rapporti giuridici siano incerti e l'incertezza non sia più sopportabile. L'azione di accertamento è sussidiaria rispetto alle azioni di prestazione o costitutive. La procedura di opposizione davanti all'IGE esamina il conflitto tra segni solo sulla base del registro; le pretese contrattuali devono essere fatte valere nel processo civile. L'autorizzazione contrattuale dell'attrice esclude pretese di difesa dei marchi da parte del concedente di licenza, salvo che il licenziatario superi l'ambito contrattuale. Un'azione di prestazione volta al ritiro delle opposizioni o al risarcimento del danno non eliminerebbe l'incertezza. L'interesse all'accertamento è quindi da riconoscere.

Interpretazione del contratto e diritto di continuare l'uso: La censura di violazione…