Fatti
L'atleta italiano [A.] era stato escluso dalle competizioni per quattro anni a partire dal luglio 2012 per un controllo antidoping positivo e per essersi successivamente sottratto a una misura analoga. Un nuovo esame del laboratorio di Cologna del 19 aprile 2016, effettuato su un campione di urina prelevato in occasione di un controllo non annunciato in Italia il 1° gennaio 2016, ha rivelato l'assunzione di una sostanza vietata dalla WADA. L'analisi del campione B del 5 luglio 2016 ha confermato il risultato, e la International Association of Athletics Federation (IAAF) ha immediatamente sospeso in via provvisionale l'atleta.
Con lodo motivato del 30 gennaio 2017, emanato nella procedura accelerata ai sensi dell'art. R52 del regolamento del TAS (dispositivo notificato l'11 agosto 2016), il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (CAS 2016/A/4707) ha respinto l'appello dell'atleta, lo ha squalificato per 8 anni e ha annullato i risultati conseguiti dal 1° gennaio 2016. Il collegio arbitrale ha escluso violazioni dell'anonimato nei confronti del laboratorio, ha ritenuto che le presunte irregolarità della catena di custodia non inficiassero l'intera procedura antidoping e non ha riscontrato prove della manipolazione del campione B né della tesi del complotto.
Con istanza di revisione del 4 dicembre 2019 l'atleta, che chiedeva anche la sospensione cautelare del lodo (respinta inaudita altera parte il 6 dicembre 2019), ha domandato al Tribunale federale di annullare il lodo e di rinviare la causa al collegio arbitrale o a un altro tribunale. Ha fondato la domanda sulla perizia genetico-forense allestita nel procedimento penale aperto dopo il controllo del 1° gennaio 2016 (perizia datata 29 agosto 2019) e sulla concentrazione anomala di DNA rilevata nell'urina. Non è stato ordinato uno scambio di scritti; le opponenti sono IAAF, NADO Italia, FIDAL e WADA.
Oggetto della controversia: arbitrato internazionale, revisione di un lodo del TAS in materia di doping.
Diritto
Il Tribunale federale rileva che la lite rientra nell'arbitrato internazionale, poiché l'istante aveva domicilio all'estero al momento della stipulazione del patto arbitrale e la sede dell'arbitrato è Losanna, senza una convenzione di esclusione ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. Secondo la giurisprudenza, le parti possono quindi avvalersi del rimedio straordinario della revisione, di competenza del Tribunale federale (DTF 142 III 521 consid. 2.1; DTF 134 III 286 consid. 2). La lingua del procedimento è l'italiano, scelta dall'istante nell'istanza.
Quanto alla tempestività, l'istante sostiene di aver conosciuto la perizia il 12 settembre 2019 o al più tardi il 16 ottobre 2019, ma non fornisce alcuna prova a sostegno. La questione non viene tuttavia approfondita, poiché la domanda è in ogni caso infondata.
Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione presuppone un fatto rilevante scoperto dopo la sentenza o mezzi di prova decisivi non addotti nella procedura precedente, esclusi i fatti e i mezzi posteriori alla sentenza. Il fatto è rilevante se può modificare la fattispecie e condurre a una soluzione diversa; i nuovi mezzi di prova devono servire a provare fatti nuovi o fatti già noti che non era stato possibile dimostrare (DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 144 V 245 consid. 5.2). Il Tribunale federale osserva che la presunta manipolazione del campione, più volte fatta valere invano davanti al TAS, non costituisce un fatto nuovo, ma un fatto che l'istante non era riuscito a dimostrare; resta quindi da verificare se la perizia penale possa valere come mezzo di prova nuovo.
La perizia è stata allestita dopo la pronuncia del lodo, circostanza che l'istante riconosce. Egli sostiene che l'esclusione dei mezzi posteriori sia frutto di una svista del legislatore e che la norma varrebbe solo per analogia. Il Tribunale federale respinge questa tesi: la limitazione è espressamente prevista sia dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF sia dall'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, ed è coerente con una prassi risalente (DTF 92 II 68 consid. 3; DTF 86 II 385 consid. 1) e con la giurisprudenza recente (sentenze 8F_10/2019 e 8F_15/2015), che esclude di fondare la…