Fatti

I coniugi [B.] (moglie, convenuta) e [A.] (marito, ricorrente) si sono sposati il 25 novembre 2016. Dall'unione è nata una figlia minorenne, [C.] , il 14 marzo 2011. Nella primavera del 2017 il marito ha lasciato la casa coniugale; da allora la moglie vive sola con la figlia.

Il 2 maggio 2018 la moglie ha adito il Tribunale di prima istanza di Ginevra con una domanda di misure protettive dell'unione coniugale, concludendo in particolare per un contributo di mantenimento per la figlia scaglionato in base all'età (6'000 fr., 6'500 fr. e poi 7'000 fr. al mese, assegni familiari esclusi) e per un contributo di mantenimento di 12'000 fr. al mese per sé stessa a decorrere dal 1° settembre 2017. Il marito ha concluso per un mantenimento adeguato della figlia di 2'390 fr. al mese.

Con sentenza del 12 settembre 2018, il Tribunale ha fissato il mantenimento adeguato della figlia in 3'500 fr. (assegni dedotti), e ha condannato il marito a versare 3'500 fr. al mese per la figlia e 10'250 fr. fino al 1° aprile 2019, poi 9'000 fr. al mese per la moglie. Il Tribunale aveva ritenuto un reddito ipotetico della moglie di 2'500 fr. al mese, punto che la moglie non ha contestato in appello.

Il marito ha appellato il 28 settembre 2018, concludendo in particolare per un mantenimento della figlia di 2'700 fr. e per un contributo ridotto a favore di sé stesso. La moglie ha concluso per la conferma della sentenza.

Con sentenza del 25 gennaio 2019 (spedita il 14 febbraio 2019), la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, Camera civile, ha riformato i numeri 6 e 7 della sentenza: contributo di mantenimento della figlia di 3'500 fr. al mese dall'entrata in forza, e contributo di mantenimento della moglie di 9'053 fr. al mese fino al 31 marzo 2019, poi 8'241 fr. dal 1° aprile 2019, dall'entrata in forza della sentenza. La corte cantonale ha ritenuto un reddito ipotetico della moglie di 1'665 fr. al mese, fondato su attività ripetitive nel settore delle pulizie.

Il marito ha proposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale il 20 marzo 2019, concludendo per un contributo di 7'890 fr. fino al 31 marzo 2019, poi 6'640 fr. dal 1° aprile 2019, in via subordinata per il rinvio della causa all'autorità cantonale. Non sono state richieste osservazioni.

Questioni principali in discussione: se il principio dispositivo (art. 58 CPC) sia stato violato dalla riduzione del reddito ipotetico; se la massima inquisitoria applicabile nelle misure protettive sia stata correttamente applicata; se l'art. 8 Cost. sia invocabile; se le spese dentistiche allegate dal marito e le spese di bellezza della moglie siano state valutate in modo arbitrario?

Diritto

Sulla ricevibilità, il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa su ricorso da un'autorità superiore che statuisce in ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), in una causa matrimoniale patrimoniale (art. 72 cpv. 1 LTF) il cui valore litigioso raggiunge 30'000 fr. (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4, art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è in linea di principio ricevibile. Tuttavia, trattandosi di una decisione concernente misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF, può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali, secondo il principio dell'allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). L'arbitrio (art. 9 Cost.) presuppone una decisione manifestamente insostenibile, sia nella motivazione sia nel risultato; le critiche di natura appellatoria sono inammissibili. Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF), e una critica dei fatti deve dimostrare con precisione l'arbitrio.

Sul motivo di violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) riguardo al reddito ipotetico: il principio dispositivo vincola il giudice alle conclusioni del coniuge creditore, il quale deve formulare conclusioni subordinate per ciascun creditore di rendita (DTF 140 III 231 consid. 3.5). Nel caso di specie, la corte cantonale ha riformato la sentenza, precisato il dies a quo del contributo per la figlia (entrata in forza, non avendo il primo giudice fissato una data) e ridotto il contributo della moglie precisandone l'esigibilità dall'entrata in forza. Non vi è quindi violazione del principio dispositivo. La critica del ragionamento cantonale («mal fondato») non soddisfa le esigenze di motivazione e non deve essere esaminata oltre. Il motivo è infondato.

Sulla massima applicabile: nelle misure protettive, la massima inquisitoria sociale (art. 272 CPC) è limitata, mentre la massima inquisitoria illimitata si applica alle questioni concernenti i figli (art. 296 cpv. 1 CPC; DTF 128 III 411 consid. 3.2.2). Quando l'accertamento di un fatto è necessario per il contributo dovuto al figlio, la massima illimitata si applica anche se tale fatto serve pure a fissare il contributo del coniuge. Sotto questa…