Fatti
Parti e istanze: Il ricorrente è membro del consiglio di amministrazione con firma individuale della [B. AG] (fallita) e al contempo creditore della società. È rappresentato da un avvocato. La controparte è l'Ufficio dei fallimenti del Cantone Turgovia. L'istanza precedente era il Tribunale superiore del Cantone Turgovia, quale autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
Procedura fallimentare: Dopo un concordato di moratoria fallito, il Tribunale distrettuale di Weinfelden ha dichiarato, il 2 agosto 2017, il fallimento della [B. AG] . Il fallimento è condotto in procedura sommaria.
Piano di graduazione: Il 16 maggio 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha notificato al ricorrente due decisioni di graduazione e il 24 maggio 2019 ha pubblicato nel FUSC e nel Foglio ufficiale del Cantone Turgovia il deposito del piano di graduazione. Il termine di deposito era di 20 giorni (scadenza 17 giugno 2019), il termine di impugnazione dell'inventario di 10 giorni (scadenza 6 giugno 2019). Il piano di graduazione è stato depositato dal 28 maggio al 17 giugno 2019.
Procedura cantonale: Il 7 giugno 2019 il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale superiore chiedendo l'annullamento integrale del piano di graduazione. Il Tribunale superiore ha respinto il ricorso il 26 settembre 2019, nella misura in cui vi è entrato nel merito, lasciando aperta la questione dell'interesse attuale alla protezione giuridica.
Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio all'istanza precedente; in via subordinata, l'annullamento del piano di graduazione. L'Ufficio dei fallimenti e il Tribunale superiore hanno chiesto la reiezione del ricorso. Con decisione del 30 ottobre 2019 è stato concesso l'effetto sospensivo. Questione centrale: quale ruolo spetti al fallito nell'esame delle insinuazioni di crediti, in particolare se il ricorrente, quale organo, dovesse essere sentito e se egli abbia un interesse degno di protezione.
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso in materia civile è dato contro la decisione dell'unica autorità cantonale di vigilanza su un piano di graduazione allestito dall'ufficio dei fallimenti (art. 19 in combinato disposto con art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 2 lett. c e art. 75 LTF). Il ricorrente, in quanto creditore e organo della fallita, è particolarmente toccato e legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF); i diritti costituzionali sono soggetti al principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF).
Obblighi dell'amministrazione del fallimento: I creditori devono insinuare i crediti entro un mese dal pubblico invito (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L'amministrazione del fallimento esamina sommariamente le insinuazioni e raccoglie, per ogni insinuazione di fallimento, la dichiarazione del fallito e la verbalizza (art. 244 LEF, art. 55 RUF). Se il fallito è una SA, deve esprimersi un organo (art. 30 cpv. 1 RUF). L'audizione non è rimessa al potere di apprezzamento dell'amministrazione del fallimento, ma la sua violazione non comporta la nullità del piano di graduazione in qualsiasi momento. Essa costituisce un vizio procedurale che può essere censurato mediante ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF. Anche il fallito può opporsi. Un annullamento presuppone tuttavia che sia dimostrato che le indicazioni del fallito avrebbero potuto indurre l'amministrazione del fallimento a una decisione diversa. Il debitore non ha un diritto di ricorso se il suo reclamo non viene preso in considerazione.
Applicazione al caso concreto: Il Tribunale superiore ha ritenuto che l'audizione avrebbe potuto influire soltanto sulla collocazione di ulteriori crediti nella prima classe e che il ricorrente non avesse dimostrato che fossero stati ammessi a torto crediti nella prima classe. Il Tribunale federale obietta che l'audizione del fallito deve estendersi a tutte le insinuazioni di crediti e non soltanto a quelle notificate dal ricorrente stesso. Inoltre, nella procedura cantonale il ricorrente aveva contestato concretamente diverse posizioni, segnatamente il credito della SUVA (esistenza e collocazione con garanzia pignoratizia), i crediti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta sul valore aggiunto (controcredito non considerato) nonché i crediti della Cassa di compensazione AVS Spida e della fondazione LPP. Non occorre esaminare se tali crediti sussistano a buon diritto; determinante è che l'audizione avrebbe potuto influire sul risultato. Per contro, osservazioni indifferenziate (per esempio riguardo a crediti salariali "di gran parte" dei lavoratori oppure alla parte attiva e alla mancanza di attività di incasso) non sono sufficienti.
Interesse alla protezione giuridica: Il Tribunale superiore ha…