Fatti

La ricorrente (nata nel 1946) si è sottoposta il 4 settembre 2018 a un controllo dell'idoneità alla guida. La medica esaminatrice Dr. med. B. ha ritenuto soddisfatti i requisiti minimi medici, ma ha rilevato che la ricorrente consuma bevande alcoliche la sera a casa e poi non guida l'automobile.

L'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Zurigo ha richiesto un ulteriore certificato medico. Il 3 ottobre 2018 la Dr. med. B. ha spiegato che la ricorrente soffre di vertigini multisensoriali con instabilità nella deambulazione, è caduta due volte nel 2016 e due volte nel 2017 e una volta nel 2018, e consuma regolarmente alcol la sera. Se sia necessario un nuovo accertamento dell'idoneità alla guida, ha lasciato aperto ('Das möchte ich Ihnen überlassen', 'Lo lascio a Lei').

Su richiesta dell'Ufficio della circolazione stradale, il Dr. med. C. (livello di qualifica 3 o 4) ha esaminato la ricorrente il 20 dicembre 2018. Egli è giunto alla conclusione che l'idoneità alla guida non è più soddisfatta, motivando ciò con deficit cognitivi di rilevanza medico-stradale e con indizi clinici di una dipendenza dall'alcol (consumo quotidiano eccessivo di alcol, sclera gialla su entrambi i lati).

Sulla base di ciò, l'Ufficio della circolazione stradale, con decisione del 17 gennaio 2019, ha ritirato preventivamente la licenza di condurre fino al chiarimento di eventuali motivi di esclusione e ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo ha respinto il 5 febbraio 2019 la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 1a Sezione, giudice unico, con sentenza del 6 marzo 2019 (VB.2019.00101), ha respinto il ricorso.

La ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in sostanza l'annullamento della sentenza precedente e la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo e l'Ufficio della circolazione stradale hanno chiesto la reiezione. Con decisione presidenziale del 15 aprile 2019 è stata respinta la domanda di effetto sospensivo del ricorso.

Oggetto del litigio è unicamente la concessione dell'effetto sospensivo a un ricorso cantonale contro il ritiro preventivo della licenza di condurre. La ricorrente ha lamentato in particolare una violazione della libertà personale (libertà di movimento) ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Cost., poiché la fattispecie corrisponderebbe sostanzialmente a quella della DTF 1C_232/2018, nella quale un ritiro preventivo era stato giudicato sproporzionato.

Diritto

Si tratta di una decisione incidentale di ultima istanza cantonale in materia di diritto pubblico, che causa un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi ammissibile. Trattandosi di una misura cautelare, secondo l'art. 98 LTF può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali, e il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo nella misura in cui siano state fatte valere e motivate nel ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF).

Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 e dell'art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr, la licenza di condurre deve essere ritirata se una dipendenza esclude l'idoneità alla guida. Sussistendo concreti indizi di dubbi sull'idoneità alla guida, deve essere disposto un accertamento medico-stradale (art. 28a cpv. 1 OAC). Anche un rapporto medico può fondare tali dubbi ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr. Se viene disposto un accertamento medico-stradale, la licenza deve in linea di principio essere ritirata preventivamente ai sensi dell'art. 30 OAC. Ai rimedi giuridici contro i ritiri preventivi non viene quindi di regola concesso effetto sospensivo, poiché la riammissione alla circolazione non è responsabile finché sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida.

Eccezionalmente, si può rinunciare a un ritiro preventivo nonostante i dubbi. Il Tribunale federale ha ammesso una tale eccezione nella DTF 1C_232/2018 per una titolare di licenza di lunga data, senza problemi di alcol rilevanti per la circolazione, e il cui problema di alcol non era stato motivato più dettagliatamente nel rapporto medico. L'istanza precedente ha escluso una tale eccezione nel caso in esame, poiché la ricorrente non ha né dimostrato né è evidente che sia particolarmente sensibile alla misura o che la revoca dell'effetto sospensivo costituisca un'asprezza sproporzionata. La perizia del Dr. med. C. (livello 3) ha un peso maggiore del rapporto della Dr. med. B. (livello 1), sebbene anche quest'ultimo rilevi condizioni rilevanti per la circolazione e non si ponga in contrasto diametrale.

Il Tribunale federale ritiene…